Il concorso di colpa in caso di sinistro stradale

Il concorso di colpa in caso di sinistro stradale

A norma dell’art. 2054, comma 2, c.c. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

In caso di collisione di due veicoli, pertanto, ciascuno dei conducenti sarà ritenuto responsabile del danno e gli verrà attribuita colpa di pari grado (salvo prova contraria).

In ragione del suddetto precetto normativo, i figli di un conducente deceduto a seguito dello scontro avvenuto ad un incrocio tra l’autovettura da lui condotta e un altro veicolo, agivano in giudizio contro il conducente di quest’ultimo e la compagnia di assicurazione per il risarcimento del danno sofferto in qualità di eredi.

Sulla scorta delle emergenze processuali e della CTU esperita in corso di causa, la quale aveva concluso che il sinistro si era verificato in quanto, giunto all’incrocio, pur rallentando, il soggetto deceduto non si era arrestato allo STOP e non aveva quindi concesso la dovuta precedenza al veicolo antagonista preveniente dalla sua sinistra, il giudice di primo grado riteneva esclusivo responsabile dell’incidente il defunto.

Il Tribunale, nel giungere a tale conclusione, ha ricordato che la presunzione di colpa, prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera sole ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità.

Nel caso di specie, invece, doveva ritenersi superata tale presunzione, in quanto l’altro conducente era stato tratto in inganno dalla circostanza che, giunto all’incrocio, pur rallentando in prossimità del segnale di STOP, il defunto non era poi fermato.

Quest’ultimo, infatti, secondo la ricostruzione operata, in maniera del tutto imprevedibile aveva impegnato l’incrocio continuando la sua marcia nonostante avesse rallentato, ingannando di fatto il veicolo che proveniva con diritto di precedenza dalla sua sinistra.

Del resto, il Tribunale riteneva che il principio invocato dagli eredi in base al quale l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall’obbligo di accertare anche l’eventuale colpa dell’altro, il quale resta vincolato all’onere di fornire la relativa prova liberatoria, era stato richiamato in modo “improprio”.

Tale principio, secondo il giudice di primo grado, è applicabile solo nelle situazioni “… nelle quali sia stata accertata solo una qualche percentuale di responsabilità a carico di uno dei due conducenti e rimane, ovviamente, da verificare la posizione dell’altre e degli altri.”, mentre, nel caso di specie, essendo il giudice pervenuto all’affermazione della responsabilità esclusiva del defunto, la circostanza assorbiva e risolveva ogni questione sul punto.

Poiché, dunque, si vedevano respingere la domanda di risarcimento, gli eredi proponevano appello contro la sentenza di primo grado lamentando proprio la violazione del summenzionato principio, per il quale, in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04, n. 21056/04, n. 3193/06, n. 16768/06, nonché di recente, Cass. n. 24860/10 e ord. n. 8409/11).

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non aveva minimamente dato importanza alle numerose circostanze dalle quali emergeva la violazione delle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e, quindi, la colpa anche del conducente asservito dal diritto di precedenza.

Tra queste, prima di ogni altra, quella (emersa dalla CTU) che il conducente viaggiava ad una velocità di circa 59 km/h, così superando il limite esistente di 50 km/h, liquidata dal giudice di prime cure con la considerazione che “il modesto eccesso di velocità tenuto dal veicolo antagonista appare ininfluente ai fini della dinamica dell’incidente…”.

La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione sul rilievo che “L’inosservanza della norma di circolazione stradale relativa al superamento del limite di 50 km/h … pur comportando responsabilità sotto altro titolo, per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima.”.

Il giudizio, pertanto, giungeva innanzi alla corte di cassazione, ove gli eredi lamentavano, ancora una volta, che, a fronte dell’accertamento del CTU secondo cui il veicolo andato esente da responsabilità viaggiava a velocità superiore al limite (e, quindi, della prova della condotta illecita anche dell’altro conducente) la Corte d’Appello non avrebbe dovuto escludere l’applicazione dell’art. 2054, 2° comma c.c..

Ebbene, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rilevato proprio che l’affermazione del giudice di secondo grado secondo la quale “… l’inosservanza della norma di circolazione stradale relativa al superamento dei 50 km/h, pur comportando responsabilità sotto altro titolo, per l’infrazione commessa…“, non sarebbe stata sufficiente “… a determinare la responsabilità civile, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima …”, era errata, in quanto la condotta imprudente del defunto sotto il profilo della violazione di un obbligo su di lui gravante, non può affatto avere efficacia causale assorbente nella causazione del sinistro, al punto da rendere irrilevante la condotta inosservante del limite di velocità del veicolo antagonista.

E, questo, proprio alla luce del consolidato principio (ripetutamente richiamato dagli eredi ricorrenti) per cui, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e, in caso contrario, a ritenere (evidentemente) il concorso di colpa.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 15146 del 29/05/2024, ha cassato la sentenza di appello prescrivendo al giudice del rinvio di ritenere, in base a quanto da esso stesso ha accertato, esistente un concorso causale di responsabilità e di procedere semmai all’apprezzamento del rispettivo grado di responsabilità dei conducenti, in ragione delle infrazioni da ciascuno commesse.

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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