Il trasferimento dei figli minori in città molto distanti

Il trasferimento dei figli minori in città molto distanti

Può accadere (e non raramente), quando termina il rapporto affettivo tra una coppia e cessa la convivenza, che il genitore presso il quale vivono i figli (cd. genitore “collocatario”) decida di lasciare la vecchia residenza familiare per trasferirsi altrove.

Che sia per sopravvenute esigenze lavorative, per seguire il nuovo partner o per riavvicinarsi alla famiglia di origine, la decisione comporta inevitabilmente anche il trasferimento dei figli minori.

La scelta della residenza dei figli o semplicemente la volontà di trasferirle altrove rientra tra le decisioni di “maggior interesse” che riguardano i minori (art. 337-ter c.c.), le quali devono essere assunte dai genitori di comune accordo.

Pertanto, la decisione di trasferire i minori non può essere presa in modo unilaterale, ma deve essere assunta da entrambi i genitori nell’interesse supremo del minore, il quale, di regola, non desidera né trae beneficio dall’allontanamento dall’ambiente in cui ha sviluppato le proprie radici e le proprie relazioni.

Quando la distanza è notevole, infatti, il trasferimento pone considerevoli problemi all’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario (peraltro violazione dei più recenti principi di frequentazione paritetica tra i genitori e del mantenimento diretto).

Problemi spesso ignorati con uno sterile richiamo al principio del supremo interesse del minore che, nella sostanza, si traduce in un’ingiustificata apertura verso le ambizioni e gli interessi del genitore collocatario (di regola la madre).

Di recente, una donna separata e collocataria di tre figli, ha domandato al tribunale di essere autorizzata a trasferirsi per motivi di lavoro legati alla propria professione di medico, avendo ricevuto un’offerta da parte di una struttura polispecialistica privata che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale.

Il Tribunale, con ordinanza del 23/09/2022, ha accolto la domanda.

Tuttavia, poiché il trasferimento sarebbe avvenuto a notevole distanza (850 km circa), il padre ha impugnato il provvedimento avanti alla corte di appello, che confermava la decisione, in quanto i figli  minori più grandi, ascoltati dal giudice, avevano dichiarato entrambi “di essere felici di trasferirsi a P, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a N, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a N ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola E.E.

Il padre non si è dato per vinto ed è ricorso per cassazione.

La suprema Corte, con ordinanza n. 12282/2024, a differenza dei primi due giudici, ha ben considerato che il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre, sarebbe stato di ostacolo alla frequentazione dei minori, nonostante gli fosse stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”.

In particolare, è stato rilevato che la distanza tra le due città e, conseguentemente, la notevole durata del viaggio, non poteva consentire frequentazioni giornaliere (se non della durata di poche ore) ma solo visite di più giorni.

Del resto, i figli, frequentando la scuola e svolgendo diverse attività extrascolastiche, non potevano certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.

Conseguentemente, la Corte, sul rilievo che il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bi genitorialità, che non era stata valutata in alcun modo dalla corte d’appello, la quale si era limitata a riportare le dichiarazioni rese dai minori, senza ascoltare la figlia più piccola, in accoglimento del ricorso del padre, ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa alla Corte di Appello.

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

Mobile: (+39) 335 325 917

E-mail: info@studiolegaledibiase.it

Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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