Le rinunce dell’ex coniuge nel calcolo dell’assegno di divorzio

Le rinunce dell’ex coniuge nel calcolo dell’assegno di divorzio

Nel dichiarare il divorzio tra due coniugi il tribunale, tenuto conto della durata del matrimonio (14 anni), della stabile occupazione lavorativa della ex moglie, dell’età della stessa (49 anni), dell’apporto da lei fornito durante la vita familiare e della sua rinuncia alla propria professionalità specifica per dedicarsi alla famiglia, poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile mensile di euro 800,00.

Quest’ultimo proponeva appello contro la decisione, contestando che l’ex moglie avesse sacrificato la propria professionalità specifica in nome di un condiviso disegno familiare, visto che aveva svolto l’attività d’insegnante di ruolo e aveva conseguito la laurea in ingegneria per poi iscriversi anche all’ordine professionale.

La Corte territoriale, tuttavia, rilevava un significativo squilibrio fra le posizioni economico-patrimoniali delle parti (l’ex marito, imprenditore individuale e libero professionista, nel 2014 aveva sviluppato un volume d’affari di euro 180.000,00 e redditi per euro 78.000,00 circa, era proprietario di vari immobili, titolare di molti conti correnti sui quali erano state registrate movimentazioni di ingenti importi di denaro e di quote societarie ed era emersa una sua consistenza economico-patrimoniale maggiore di quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi, mentre l’ex moglie percepiva redditi da lavoro dipendente di insegnate, era proprietaria di un immobile e della quota del 10% di altro immobile inagibile) e che l’ex marito durante il matrimonio aveva potuto dedicarsi pienamente alle sue attività, che ne avevano accresciuto il patrimonio grazie all’aiuto della moglie che si dedicava alla cura dei figli.

In particolare, era emerso che l’ex marito si dedicava al lavoro anche nei fine settimana, anche con trasferte fuori sede, mentre l’ex moglie si era sempre impegnata per l’accudimento delle due figlie, tanto che, alla nascita della secondogenita, i coniugi avevano cercato di impostare una nuova organizzazione familiare che implicasse un maggior impegno del padre ed era anche emerso che l’ex moglie aveva contribuito con le proprie competenze professionali alla costituzione dell’attività più redditizia del marito; e, a riprova del sacrificio della professionalità della moglie per lo svolgimento dei compiti familiari, era richiamato il fatto che la stessa aveva sottoscritto, nel settembre 2022, due contratti per collaborazioni nell’attività didattica per un semestre di lezioni.

Conseguentemente, la Corte d’Appello, pur riducendo l’importo dell’assegno (nella minor somma di euro 600,00), respingeva la richiesta di revoca del medesimo formulata dal marito, il quale proponeva ricorso per Cassazione .

La Suprema Corte, nell’occasione, ha ricordato che, di regola, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.

A tale principio può derogarsi nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, ovvero nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro, “ex post“ divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni lavorative o di crescita professionale produttive di reddito, per impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia (funzione “compensativo-perequativa” dell’assegno; Cass., n. 23583122), indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., n. 27945123), ovvero indipendentemente dalle motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta (le quali restano, quindi, irrilevanti), comunque accettata e condivisa dal coniuge.

Il giudice del merito, quindi, deve accertare l’impossibilita dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessita di compensarlo per il particolare contributo alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l’assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass., n. 38362121).

Alla stregua di tali principi, la Corte, con ordinanza n. 18506/2024 dell’8 luglio 2024, ha respinto il ricorso dell’ex marito, non potendo pretendere quest’ultimo che venisse attribuito rilievo specifico alle motivazioni delle rinunce professionali per la dedizione alla famiglia da parte della ex moglie, non essendo richiesto che la rinuncia da parte dell’ex coniuge sia espressamente motivata in funzione dell’impegno per la famiglia ed

“… essendo sufficiente che vi sia il rapporto causale tra tale rinuncia e l’impegno familiare, che la scelta sia condivisa tra i coniugi e che, attraverso essa, il patrimonio comune o dell’altro coniuge si sia incrementato in ragione della dedizione esclusiva al lavoro del coniuge, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto alla stessa scelta.”

È stata, dunque, ritenuta priva di censure la sentenza di secondo grado, avendo la Corte d’Appello accertato lo squilibrio tra la posizione reddituale e patrimoniale tra le parti e ritenuto che la funzione perequativa dell’assegno derivasse dalla dedizione dell’ex moglie alla famiglia (la prova della rinuncia ad occasioni professionali ca parte di quest’ultima era stata desunta dalla stipula dei due contratti  di collaborazione nel settembre 2022 e dal contributo professionale che l’ex moglie ha apportato ai fini della costituzione dell’impresa del marito).

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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