È responsabile il Comune se il ciclista incappa nella feritoria di una caditoia

È responsabile il Comune se il ciclista incappa nella feritoria di una caditoia

Nel percorrere una via comunale alla guida della propria bicicletta, un ciclista incappava con una ruota nella feritoia di una caditoia posta al di sotto del manto stradale, rovinando a terra e riportando lesioni personali.
Il danneggiato, quindi, citava in giudizio il Comune chiedendone la condanna al ristoro integrale dei danni patiti in conseguenza dell’occorso.
Lo sfortunato ciclista vedeva accolta la propria domanda sia in primo che in secondo grado.
Pertanto, ricorreva in Cassazione contro la sentenza d’appello il comune convenuto.
La Cassazione, con ordinanza n. 12988/2024, respingeva il ricorso della pubblica amministrazione, ricordando, come già spiegato in altro analogo caso al cui esame si rimanda (https://www.studiolegaledibiase.it/2024/04/17/lamministrazione-deve-risarcire-il-centauro-caduto-sul-brecciolino/), che, anche per i danni arrecati dalle cose che la pubblica amministrazione abbia in custodia (anche se di grandi dimensioni), trova applicazione l’art. 2051 c.c., il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”.
Nel caso di specie, il comune convenuto aveva tentato di sottrarsi alla propria responsabilità, sostenendo che l’infortunio era da ricondursi ad una “condotta abnorme” del danneggiato, posto che il teatro del sinistro era strada ricadente nel centro storico, non fornita di pista ciclabile e di difficile percorrenza con biciclette, ben conosciuta dal danneggiato abitante nei pressi e con caditoie di notevoli dimensioni e visibilissime per chiunque.
Ma la cassazione ha ricordato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva e concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato e di un terzo.
Conseguentemente, è stato ritenuto che il giudice d’appello avesse correttamente escluso un concorso del danneggiato proprio in ragione di una impossibilità di avvistare in tempo (in quanto la caditoia era posta al di sotto del livello del manto stradale) e, quindi, di evitare il pericolo (aggravato dalla collocazione delle griglie di scolo in senso longitudinale, anziché perpendicolare rispetto alla direzione di marcia), che non era segnalato.
Inoltre, la cassazione ha ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura e alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 12/04/2013, n. 8935), ravvisandosi il presupposto¬ di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass. 26/05/2023, n. 14798); pertanto, l’esonero da responsabilità richiedeva una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilita di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro.
Al contrario, nel caso di specie era indiscutibile il dovere di custodia del comune, in considerazione del fatto che la caduta si era verificata in strada ubicata nel centro storico.

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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