Appalto: prescrizione della garanzia in caso di riconoscimento dei vizi

Appalto: prescrizione della garanzia in caso di riconoscimento dei vizi

Immagine estratta da https://it.freepik.com/

Un ente agiva in giudizio contro una impresa edile per far accertare la mancata esecuzione a regola d’arte di alcuni lavori di ripristino della facciata di un proprio immobile.

L’appaltatrice si costituiva in giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia ex articolo 1667 c.c.

L’eccezione veniva accolta dal Tribunale, per cui l’ente committente proponeva appello.

Il giudice di secondo grado, accertati dal consulente tecnico i fenomeni di distacco e rigonfiamento della tinteggiatura del sottostrato di rasante e della parte superficiale del preesistente strato di rivestimento in graniglia, richiamava il quarto comma dell’articolo 1665 c.c. evidenziando che la consegna va distinta dall’accettazione dell’opera e che, nel caso di specie, risultava solamente (dal certificato di ultimazione dei lavori) il completamento delle opere, ma non la formale consegna delle stesse; né era stato espresso alcun gradimento delle medesime (neppure tacitamente, perché le parti concordemente avevano dichiarato che non era possibile procedere al collaudo delle opere per i vizi riscontrati).

Inoltre, l’impresa appaltatrice aveva riconosciuto i vizi dell’opera, come da verbale di mancato collaudo e da una missiva con la quale si dichiarava disponibile a fornire mezzi, manodopera e materiali per il ripristino della facciata al solo costo degli stessi, rinunciando a qualsivoglia utile d’impresa.

Orbene, a parere della Corte, tale ammissione implicava l’assunzione da parte dell’impresa di una nuova obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria soggetta al solo termine prescrizionale ordinario decennale (che nella specie non era decorso). Conseguentemente, accoglieva l’impugnazione e condannava l’impresa al pagamento della complessiva somma di € 615.025,95, oltre interessi e rivalutazione.

L’impresa appaltatrice ricorreva per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

La Corte di Cassazione ha confermato che effettivamente l’opera non è stata accettata e, anzi, erano stati evidenziati vizi e difetti che non rendevano possibile il collaudo, come ha confermato che tali vizi erano stati anche riconosciuti dall’appaltatrice.

Dunque, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell’appaltatore dei vizi e delle difformità dell’opera, agli effetti dell’art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l’appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013, Rv. 624876-01).

Tuttavia, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente il riconoscimento del vizio per mutare l’obbligazione dell’appaltatore in obbligazione di garanzia che si prescrive in dieci anni, in quanto la Cassazione aveva già affermato il principio di diritto secondo il quale

“Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto” (Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999-02).

Dunque, la Corte d’Appello aveva errato sia nel ritenere irrilevante la mancata individuazione delle cause dei vizi e sia, soprattutto, nel ritenere sufficiente l’ammissione dell’appaltatore circa la loro esistenza, senza correlativa ammissione di sua responsabilità.

Occorre, dunque, tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell’assunzione dell’impegno a rimuoverli, che comporta la conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario (dieci anni).

In definitiva, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore esclude solamente l’onere di effettuare la denuncia, ma non equivale all’assunzione da parte sua dell’obbligo di emendare l’opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione (due anni) previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 – Rv. 582730-01).

Conseguentemente, la Suprema Corte, con ordinanza del 18 dicembre 2024 n. 33053, ha accolto il ricorso rinviando alla Corte d’Appello per rivalutare, alla luce del suddetto principio, la sussistenza o meno di un obbligo di garanzia e la conseguente tempestività o meno della domanda ex art. 1667, terzo comma, c.c.

Articoli

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

Mobile: (+39) 335 325 917

E-mail: info@studiolegaledibiase.it

Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

.