Chirurgo estetico sanzionato per aver pubblicato le foto di un lifting sui social

Chirurgo estetico sanzionato per aver pubblicato le foto di un lifting sui social

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Il reclamo

Con reclamo presentato attraverso il proprio legale al Garante per la Protezione dei Dati Personali, una paziente lamentava la diffusione sul social media Instagram di fotografie nelle quali era stata ripresa durante un intervento di medicina estetica (lifting facciale).  

La reclamante, avvisata da un’amica che erano stata pubblicate sulla pagina Instagram del chirurgo immagini, con impresso il logo del medico, del suo volto assolutamente riconoscibile, prima (con cuffia operatoria) e dopo l’intervento, lamentava che le fotografie state scattate in occasione dell’intervento senza alcun consenso alla loro divulgazione.

Il chirurgo si difendeva rilevando che a richiesta della paziente aveva prontamente fatto rimuovere le foto (peraltro anche di altri pazienti che avevano subito lo stesso tipo di intervento) e che la pubblicazione era stata, comunque, frutto di un equivoco.

In particolare, il medico sosteneva di avere ignorato in buona fede la mancanza di specifico consenso alla pubblicazione delle immagini, scattate per mero uso interno, dal momento che la reclamante aveva sottoscritto i consensi con la clinica e con altro medico, essendo paziente diretta di una sua collega, che non le aveva fatto firmare anche lo specifico consenso alla pubblicazione, mentre i suoi consensi per prassi includessero, invece, anche tale voce.

A riprova, il chirurgo allegava i moduli dei “consensi informati relativi agli interventi” che era solito eseguire e, nell’ambito dell’audizione richiesta, dichiarava che, senza aver in alcun modo riconosciuto alcuna colpa, la vertenza era stata definita con accordo transattivo mediante un riconoscimento economico in favore della paziente a titolo del risarcimento del danno.

Valutazioni sul trattamento dei dati

In relazione ai fatti descritti, l’Ufficio del Garante ha ritenuto che la diffusione da parte del chirurgo sul suo profilo del social media Instagram delle fotografie della paziente costituisse trattamento di dati sulla salute in violazione dei principi di base del trattamento di cui agli artt. 5 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice.

Esito dell’attività istruttoria

Preso atto di quanto rappresentato dal chirurgo nella documentazione in atti, il Garante ha osservato (tra l’altro che) che, quanto ai dati sulla salute, l’art. 9, par. 1, del Regolamento sancisce un generale divieto al trattamento di tali dati, a meno che non ricorra una delle specifiche esenzioni previste nel par. 2 del medesimo articolo; che i dati relativi alla salute meritano una maggiore protezione dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali (Cons. n. 51); la disciplina in materia di protezione dei dati personali ne vieta espressamente la diffusione (art. 9, par. 4 del Regolamento e art. 2-septies, comma 8); che l’Autorità, sin dal 2014, ha rappresentato che “è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali “eccedenti”, “non pertinenti”, “non indispensabili” (e, tantomeno, “vietati”). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento”; con specifico riferimento alla pubblicazione di casi clinici, il Codice di deontologia medica approvato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri nel 2014 (così come modificato nel 2016 e nel 2017) prevede che “il medico assicur(i) la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici” (art. 11 – riservatezza dei dati personali).

Dichiarazione di illiceità del trattamento

In definitiva, il Garante ha accertato che il chirurgo, avendo diffuso immagini che rilevavano dati sulla salute della reclamante, rispetto ai quali la legittima aspettativa di confidenzialità e riservatezza era elevata, anche in considerazione del rapporto professionale e fiduciario con il medico, ha effettuato un trattamento illecito di dati personali, in quanto posto in essere al di fuori delle finalità di cura per le quali il medesimo medico era legittimato al trattamento e in violazione dei principi di base di cui agli artt. 5 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-septies, comma 8 del Codice.

Applicazione della sanzione amministrativa

Conseguentemente, il Garante, con provvedimento n. 769 del 12 dicembre 2024, ha ingiunto al medico di pagare, entro 30 giorni, la somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei dati accertata.

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LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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