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Un ragazzo appena maggiorenne veniva investito da un trattore condotto dal padre durante una manovra di retromarcia nell’area di proprietà di una azienda agricola, della quale all’epoca dei fatti era titolare lo stesso padre.
L’infortunato agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro, ma si vedeva rigettare la domanda di risarcimento sia in primo che in secondo grado.
Proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha ricordato nell’occasione che “ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l’art.122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza comunitaria … nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.”
Secondo la corte, dunque, anche nel caso di specie andava applicato il suddetto principio, perché, contrariamente a quanto sostenuto nei due giudizi di merito, il sinistro si era certamente verificato in un luogo in cui il veicolo che vi aveva dato causa (effettuando una manovra di aggancio alla macchina spargi-liquami) si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25445/2024, ha cassato la sentenza rinviando al giudice di secondo grado, in diversa composizione, di rinnovare la decisione alla luce del principio secondo il quale l’assicurazione RC auto è operativa anche per la circolazione su aree equiparate alle strade, ovvero su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.