Un padre chiedeva al Tribunale di essere esonerato dal versare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento per le figlie, sostenendo che la ex-moglie non era più legittimata a riceverlo in quante le giovani erano oramai divenute maggiorenni e non convivevano più con lei.
Il Tribunale rigettava la richiesta sul rilievo che il conseguimento della laurea delle figlie non aveva trasformato la loro condizione di permanenza temporanea fuori sede.
La Corte d’Appello, esaminato il reclamo proposto dal padre, sostenendo che l’assenza di convivenza delle figlie con la madre determina il venir meno della legittimazione del genitore ad ottenere iure proprio il mantenimento delle discendenti, accoglieva l’impugnativa.
Secondo il giudice di secondo grado, in particolare, l’età delle giovani, i percorsi conformi agli studi intrapresi e le esperienze lavorative e professionali svolte, inducevano a ritenere che entrambe, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del conteste familiare e dell’ambiente socio-economico nel quale erano inserite, per cui si doveva reputare che la residenza presso la madre non potesse più essere considerata temporanea.
Conseguentemente, era venuto meno il diritto della madre a pretendere l’assegno per le discendenti, le quali avrebbero dovuto formulare apposita autonoma richiesta al padre.
La madre proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte evidenziava che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il presupposto della convivenza con la madre (e la conseguente legittimazione di quest’ultima a pretendere l’assegno per le figlie) implicasse la stabile dimora delle giovani presso l’abitazione materna, con eventuali e soli sporadici allontanamenti per brevi periodi, avuto comunque riguardo al criterio della prevalenza temporale dell’effettiva presenza delle figlie presse l’abitazione della genitrice.
Al contrario, la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente (che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale) sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presse la sede di studio (Cass. 2991712020).
Conseguentemente, a parere della Suprema Corte, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare non la prevalenza temporale dell’effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l’abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della verifica del fatto che la madre fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle lore esigenze.
Pertanto, non avendo la Corte di merito affatto esaminato la documentazione che dimostrava che una delle figlie aveva conseguito la laurea in giurisprudenza e aveva svolto la pratica forense fuori e, mentre era stata impegnata in uno stage, aveva ottenute in seguito un mero contratto di apprendistato e faceva quindi ripetuto ritorno dalla madre, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30179 del 22 novembre 2024, ha cassato il decreto impugnato rinviando alla Corte d’appello per procedere a un nuovo esame della causa sulla base dei principi sopra illustrati.