I genitori di un minore adivano l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno sofferto dal figlio per le lesioni personali riportate a seguito della rovinosa caduta dell’altalena sulla quale era intento a divertirsi nella villa comunale.
A tal fine gli attori allegavano la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (o in subordine ex art. 2043 cod. civ.), in ragione della omessa manutenzione del gioco, sprovvisto, nella postazione su cui il medesimo era seduto, dell’apposita maniglia anticaduta.
Istruita la causa attraverso prova per interpello dei genitori, l’esame di un solo teste e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il Comune convenuto – ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. – a risarcire il danno.
Proponeva appello il Comune, il quale si vedeva accogliere l’impugnazione.
La Corte d’Appello adita pur riconoscendo la “responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade e di ogni spazio aperto al pubblico“, affermava, comunque, l’esistenza di “un dovere dei terzi di fare un uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia“.
Su tali basi, il giudice d’appello assumeva non esservi “dubbio” sul fatto che, nell’ipotesi in esame, “il comportamento del danneggiato” non fosse “stato conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tanto da aver “eliso in toto la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario l’evento dannoso occorso al piccolo …”, integrando l’ipotesi del “caso fortuito”.
Difatti, presentandosi la cosa custodita “priva dell’indispensabile accessorio (maniglia)” e, dunque, “evidentemente inidonea ad essere usata da un bambino“, la “mancata valutazione dello stato dell’oggetto” da parte dei genitori, vale a dire il “comportamento del danneggiato”, lungi “dall’essere circostanza irrilevante – come sostenuto dal Tribunale – ha avuto un’efficienza causale autonoma nella eziologia dell’evento“.
Divenuto nelle more del giudizio di secondo grado maggiorenne, il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, il quale veniva respinto.
La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con l’Ordinanza n. 28041 del 30 ottobre 2024, ha ribadito che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia e che tali elementi devono essere provati dal danneggiato, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di secondo grado che aveva rinvenuto nell’omessa vigilanza dei genitori sulle condizioni dell’altalena la prova liberatoria del custode e, quindi, la causa esclusiva del danno.