Il giudice di primo grado disponeva l’affidamento di un minore con collocazione presso l’abitazione della madre, disciplinava il diritto di visita del padre, poneva a carico di quest’ultimo un contributo al mantenimento di € 150,00 mensili con rivalutazione annuale Istat, poneva a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, nonché gli prescriveva di seguire un percorso di aiuto alla genitorialità.
In sede di reclamo proposto contro la decisione assunta in primo grado, la Corte di Appello aumentava l’assegno di mantenimento per il figlio in € 250,00 mensili in ragione del modesto reddito della madre e disciplinava diversamente il diritto di visita e frequentazione del minore da parte del padre.
In particolare, in considerazione dell’età del piccolo (poco più di due anni all’epoca del giudizio di impugnazione) la Corte di merito riteneva eccessivamente prolungato il periodo di permanenza settimanale con il padre e, pertanto, disponeva:
“… il padre, fino al compimento del terzo anno di età del minore, potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20,30, da concordare fra le parti, o in mancanza, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì, nonché alternativamente il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 20.30 , o la domenica dalle ore 9,30, alle ore 20,30; il padre provvederà, inoltre, anche a riportare il figlio presso l’abitazione materna ove è collocato; nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio, anche per due settimane non consecutive, senza pernottamento; durante le festività natalizie il minore rimarrà con ciascun genitore per pari periodi, senza pernottamento presso il padre; inoltre il padre potrà alternativamente tenere con sé il figlio il giorno di Natale o di S. Stefano e l’ultimo dell’anno o il primo dell’anno, e ad anni alterni il giorno dell’Epifania; durante le festività pasquali potrà tenere alternativamente con sé il figlio il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell’Angelo; dopo il compimento del terzo anno di età del minore la suindicata disciplina verrà integrata con un pernottamento infrasettimanale e uno nel fine settimana in cui il minore rimane con il padre nonché nei periodi consecutivi delle vacanze natalizie e del periodo estivo”.
Proponeva, quindi, ricorso per cassazione il padre, il quale si vedeva respingere l’impugnativa dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, con l’Ordinanza n. 19069 dell’11 luglio 2024, sul rilievo che la Corte d’Appello, con “motivazione chiara, comprensibile e congrua”, aveva ritenuto che i tempi di bigenitorialità “paritetici” e l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del padre non erano allo stato conciliabili con la tenera età del figlio (che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre) e, che, nel contempo, aveva dato una chiara indicazione per il futuro, affermando che, all’età di tre anni del figlio, i pernotti presso il padre sarebbero stati instaurati come regola (“con un pernottamento infrasettimanale e uno nel fine settimana in cui il minore rimane con il padre nonché nei periodi consecutivi delle vacanze natalizie e del periodo estivo sia nel fine settimana alternato”).