Un comune conveniva in giudizio una ditta individuale chiedendo la risoluzione di un contratto sottoscritto per la fornitura e la posa in opera di 67 serramenti, lamentando l’omesso completamento delle opere concordate nel termine pattuito e l’esistenza di vizi e difformità riscontrati nella merce .
L’impresa si costituiva in giudizio lamentando, al contrario, il mandato pagamento da parte dell’acquirente del secondo acconto pattuito.
Rilevando che, per stabilire se il contratto è qualificabile come “compravendita”, anziché “appalto”, occorre valutare la prevalenza del lavoro o della materia con riguardo alla volontà dei contraenti (per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come l’effettiva finalità del negozio medesimo), il Tribunale adito ha preliminarmente qualificato il rapporto del caso di specie come compravendita, essendo evidente la prevalenza non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti, della fornitura dei serramenti, rispetto alla quale la lavorazione, rappresentata dalla mera installazione del prodotto, aveva natura di obbligazione meramente accessoria, in quanto limitata al mero assemblaggio dei vari componenti.
Operata la necessaria qualificazione giuridica del caso di specie, il Tribunale ha, quindi, evidenziato come, dalla documentazione (in particolare dalla corrispondenza tra le parti contrattuali) si evinceva che il venditore aveva riconosciuto il ritardo nella consegna dei materiali, rideterminando continuamente la data finale di consegna dei serramenti.
In particolare, a fronte di un contratto che prevedeva tempi di consegna “tra i 75 – 90 gg lavorativi dalla data di stipula del contratto e avvenuto pagamento I acconto”, con ulteriori 15 giorni “in caso di ritardi consegna materiale”, risultava la consegna di solo una parte dei beni oggetto di
contratto (44 serramenti su 66) in data 2 dicembre 2022, ossia con un ritardo di 78 giorni rispetto ai tempi pattuiti.
Sennonché, i serramenti consegnati non erano neppure corredati della documentazione/certificazione necessaria per poterla ritenere conforme ai canoni richiesti dal Reg. UE 305/2011 ai fini della sua commercializzazione/utilizzazione.
Da parte sua, invece, l’acquirente era perfettamente adempiente, non solo perché aveva regolarmente versato il primo acconto, ma perché non era tenuto a versare il secondo, come, invece, lamentato dal venditore, posto che da contratto il secondo acconto avrebbe dovuto essere versato “ad avviso di merce pronta per essere consegnata in cantiere …”, circostanza, tuttavia mai verificatasi, come dimostrato dalla documentazione (e-mail attraverso le quali il veditore ammetteva l’incompletezza della merce disponibile “in quanto il fornitore dei vetri sta subendo ritardi nell’approvvigionamento delle lastre di vetro”.
L’autorità giudiziaria, pertanto, ha concluso che l’inadempimento del venditore era connotato da quel requisito di gravità tale (art. 1455 c.c.) da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, posto che il rapporto contrattuale può essere risolto per tale ragione quando quest’ultimo è di non scarsa importanza, ovvero se il ritardo imputabile al debitore, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, supera ogni ragionevole limite di tolleranza (ex multis C. 4314/2016; C. 10127/2006).
Nell’operare questa valutazione, il Giudice deve tener conto del valore – determinabile mediante il criterio di proporzionalità – che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell’inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale.
La gravità dell’inadempimento, infatti, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l’interesse dell’altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all’esatto adempimento nel termine stabilito.
Ebbene, nel caso di specie, non solo il ritardo in sé e per sé doveva ritenersi grave per aver superato i 70 giorni rispetto al termine originariamente pattuito, ma la consegna era stata eseguita solo parzialmente e, per giunta, in quanto non corredata dalla documentazione necessaria, la fornitura era inutilizzabile.
Il risultato finale, pertanto, era stato un inadempimento su tutta la linea della prestazione a carico del venditore che, a fronte del valore economico del contratto concluso (111.000,00 euro) e dei versamenti parziali comunque eseguiti (67.123,33 euro), aveva reso del tutto alterato l’equilibrio economico tra le parti.
Un inadempimento nei termini sopra illustrati rivestiva, pertanto, oggettivamente e soggettivamente notevole importanza per la parte attrice, avuto riguardo all’obiettivo essenziale perseguito con l’affare concluso (la fornitura era finalizzata alla realizzazione di lavori di riqualificazione energetica), atteso che il mancato adempimento dell’obbligo suddetto nei termini contrattualmente previsti aveva cagionato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, alla luce degli elementi sopra evidenziati.
Conseguentemente, il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 350/2024 del 15/05/2024, ha dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ha accolto integralmente la pretesa restitutoria del comune per l’importo già versato di euro 67.123,33, oltre gli interessi al tasso di legge dalla data della domanda giudiziale, in quanto importo in alcun modo corrispondente alle opere prestate che, per le ragioni spiegate, dovevano ritenersi tamquam non esset, nonché ha accolto la pretesa risarcitoria per penali, ammontanti, come risultante dalla contabilità finale dei lavori, ad euro 62.449,93, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT nonché gli interessi al tasso di legge dalla data di mancata esecuzione delle prestazioni e condannato il fornitore al pagamento delle spese di lite.
La responsabilità del venditore per ritardata consegna di serramenti
LUCIO DI BIASE
AVVOCATO
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Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.
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