Docente e genitore: l’e-mail errata costa un ammonimento alla scuola

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Introduzione

Con Provvedimento del 3 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali torna su un tema che coinvolge quotidianamente le amministrazioni scolastiche: la gestione dei dati di chi è, al tempo stesso, dipendente e genitore di alunni della medesima istituzione.

La vicenda

Una docente in servizio presso un istituto comprensivo, madre di due alunni iscritti allo stesso istituto, ha proposto reclamo al Garante. Nel novembre 2024, l’ufficio del personale aveva inviato una richiesta di giustificazione di un’assenza dal servizio all’indirizzo e-mail aziendale del marito, anziché a quello della reclamante.

L’istituto ha ricostruito l’accaduto nel corso dell’istruttoria. Una prima ipotesi di malfunzionamento del software è stata esclusa, anche grazie al confronto con il fornitore. L’evento è stato ricondotto a un errore umano, commesso dal personale di segreteria durante la migrazione dei dati da un sistema gestionale a un altro. La sovrapposizione delle schede anagrafiche aveva portato ad associare al profilo professionale della dipendente l’indirizzo del coniuge, già presente negli archivi perché fornito dalla famiglia per le sole comunicazioni scuola-famiglia.

L’istituto ha inoltre rappresentato di aver avviato una bonifica dei database, di aver fornito riscontro alla docente con le proprie scuse e di aver impartito disposizioni vincolanti. Le comunicazioni lavorative devono avvenire esclusivamente tramite l’indirizzo istituzionale, con verifica manuale obbligatoria dei destinatari per il personale che sia anche genitore, escludendo ogni automatismo.

In sede difensiva, il titolare ha sostenuto che l’evento non avesse prodotto conseguenze pregiudizievoli concrete e che la violazione fosse imputabile a colpa lievissima, aggravata da un contesto organizzativo eccezionale.

Il quadro normativo applicato

Il Garante ha ricordato che, nel contesto lavorativo, il trattamento da parte di un soggetto pubblico è lecito se necessario alla gestione del rapporto di lavoro e all’adempimento di obblighi di legge, ovvero all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 88 GDPR). Il datore di lavoro, tuttavia, deve in ogni caso rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), GDPR), unitamente agli obblighi di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (artt. 24 e 32 GDPR).

Mettere i dati a disposizione di un soggetto che non ha titolo a trattarli integra una comunicazione a un “terzo” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 10), GDPR. In assenza di idonea base giuridica, tale comunicazione è illecita, anche alla luce dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il coniuge della docente, pur legato a lei da un rapporto familiare, era estraneo al rapporto di lavoro e, dunque, terzo non autorizzato ad accedere a quelle informazioni.

Il principio di separazione funzionale delle finalità

Il profilo di maggiore interesse sul piano sistematico è il richiamo del Garante alla necessità di una rigorosa separazione, anche organizzativa, tra le finalità perseguite dall’istituto come datore di lavoro e quelle perseguite come istituzione scolastica. I dati raccolti per una finalità non devono confluire, per errore o per automatismo, nell’altra.

L’indirizzo e-mail del coniuge era stato fornito per le comunicazioni scuola-famiglia, finalità del tutto distinta dalla gestione del rapporto di impiego. Il Garante rileva che la coesistenza dei due ruoli in capo allo stesso interessato è un’ipotesi tutt’altro che infrequente. Essa impone al titolare di prevedere:

L’errore materiale non esclude la violazione

L’Autorità ha dato atto che l’episodio fosse dipeso da una svista in un contesto di difficoltà organizzative legate al passaggio a un nuovo gestionale. Ha, tuttavia, concluso che tali circostanze non valgono a escludere l’illiceità del trattamento. L’errore umano è un rischio prevedibile e proprio per questo le misure di cui agli artt. 24 e 32 GDPR devono essere dimensionate per prevenirlo e contenerne gli effetti, soprattutto nelle fasi di migrazione tra sistemi, che aumentano oggettivamente la probabilità di incidenti. Sono state quindi accertate le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 24 e 32 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.

La “violazione minore” e l’ammonimento

Il Garante ha poi valutato la gravità concreta della condotta alla luce dei criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148. Ha considerato, in particolare:

Sulla base di tali elementi, e richiamando le linee guida WP 253, il Garante ha qualificato il caso come “violazione minore”. Ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, escludendo sanzioni pecuniarie. Poiché la condotta aveva ormai esaurito i suoi effetti, non sono state adottate ulteriori misure correttive.

Indicazioni operative per titolari e responsabili della protezione dei dati

Dal provvedimento si traggono alcune indicazioni di carattere generale, valide per scuole, enti pubblici e imprese.

Conclusioni

Il provvedimento ribadisce un principio ormai consolidato: nella disciplina della protezione dei dati rileva l’adeguatezza dell’organizzazione, non la sola colpevolezza del singolo operatore. Un errore materiale, pur privo di conseguenze concrete per l’interessato, può costituire una violazione quando derivi dall’assenza di presidi organizzativi proporzionati al rischio.


Avvocato Lucio Di Biase

Lucio Di Biase

Avvocato

Telefono: +39 335 325917

E-mail: info@studiolegaledibiase.it

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lanciano, negli ultimi venti anni l’Avv. Lucio Di Biase ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i più comuni problemi legali, prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso, su tutto il territorio nazionale.
Dal 2014 al 2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.
Ha conseguito il titolo di Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer® presso l’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, a seguito del completamento del percorso di alta formazione 2025/2026 e del superamento dell’esame finale.

La formazione specialistica in materia di privacy, protezione dei dati e intelligenza artificiale arricchisce la sua competenza nel diritto civile. Approfondisce e condivide tali temi attraverso articoli di analisi e aggiornamento giuridico pubblicati sul sito dello Studio.



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