È nullo il preliminare sottoscritto da un solo coniuge, quando è stipulato a nome di entrambi

È nullo il preliminare sottoscritto da un solo coniuge, quando è stipulato a nome di entrambi

Il caso

Una signora scopriva che, senza il suo consenso, il coniuge aveva promesso in vendita a un terzo un immobile in comproprietà.
La promessa di vendita era stata formalizzata in un contratto preliminare dove comparivano entrambi i coniugi come promittenti venditori, ma la scrittura era stata di fatto sottoscritta solo dal marito.
La signora, quindi, citava in giudizio davanti al Tribunale di Taranto sia il coniuge (divenuto successivamente “ex”, a seguito di divorzio) e sia il promissario acquirente, perché venisse dichiarata la nullità della promessa di vendita, in quanto mancante della sua sottoscrizione.

Conseguenze della sottoscrizione di un solo coniuge

La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione versata in atti, ritenendola l’autorità giudiziaria adita sufficiente per decidere.
Il Tribunale di Taranto ha ricordato che è privo di effetti giuridici il contratto preliminare di compravendita di immobile in cui entrambi i coniugi, in regime di comunione legale o semplice, figurano come promittenti venditori, ma recante la sottoscrizione di uno solo di essi.
L’art. 184 c.c. dispone che “Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683. “.
La norma in esame, dunque, non si esprime in termini di “nullità” dell’atto compiuto da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, ma di “annullabilità” (peraltro esercitabile solo entro ben ristretti limiti temporali).
Tuttavia, decidendo un caso del tutto analogo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all’art. 184 c.c., presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi e che, pertanto, non si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che, in tal caso, il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell’altro (Cass., sentenza n. 8525/2018).
Quindi, la circostanza che in un preliminare di vendita siano indicati come comproprietari entrambi i coniugi, rende irrimediabilmente nulla la pattuizione del contratto sottoscritto da uno solo dei due, in quanto la conoscenza della situazione di comproprietà esclude qualsiasi esigenza di tutela dell’affidamento incolpevole del terzo contraente.
Tanto era avvenuto nel caso in esame, ove il contratto preliminare identificava nel preambolo in modo certo e inequivocabile la parte promittente venditrice in entrambi i coniugi, salvo poi riportare in calce soltanto la sottoscrizione di uno solo di essi.
Conseguentemente, non ricorreva l’ipotesi del coniuge che aveva “disposto autonomamente del bene comune” di cui all’art. 184 c.c., neppure limitatamente alla quota di sua pertinenza, perché tutte le parti erano consapevoli dello stato di comunione vigente sui beni e che, quindi, entrambi i titolari del bene avrebbero dovuto prestare il consenso alla vendita (come risultava, peraltro, dalla circostanza dalla convocazione dei coniugi effettuata dal promissario acquirente presso lo studio del proprio legale per l’acquisizione anche della sottoscrizione della moglie).

La decisione

Poiché, in definitiva, la parte contraente era inequivocabilmente a tutti gli effetti anche l’altro coniuge, l’assenza della sottoscrizione di quest’ultimo configurava la radicale nullità del contratto per mancanza del suo consenso.

Con sentenza del 13 febbraio 2024, quindi, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la nullità del contratto preliminare e ordinato al promissario acquirente l’immediato rilascio in favore degli ex coniugi dell’immobile di loro proprietà, condannando l’ex marito alla refusione delle spese di lite.

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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E-mail: info@studiolegaledibiase.it

Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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