No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori

No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori

Immagine estratta da https://it.freepik.com/

In data 7 marzo 2024 una madre lamentava al Garante per la Protezione dei dati Personali la violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione, realizzata dall’altro genitore attraverso il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante il figlio minore infraquattordicenne, concepito nell’ambito della relazione avuta con il padre del bambino, precisando di aver già rivolto a quest’ultimo un preventivo interpello ai fini della rimozione della foto che, tuttavia, ha avuto esito negativo.

Il padre si difendeva sostenendo che l’immagine, raffigurante sia il figlio avuto con ricorrente che un secondo minore concepito con l’attuale compagna, si limitava a mettere in evidenza alcune peculiari caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto entrambi generati dallo stesso padre; inoltre, la pubblicazione della foto rispettava a suo parere il decoro e la reputazione del minore; infine, l’immagine non era nitida e i bambini sorridevano ad occhi chiusi, per cui la foto non appariva in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

La madre replicava che:

  • la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443);
  • il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale è richiesto anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso della prole;
  • l’associazione tra l’immagine pubblicata e la didascalia che l’accompagna (“Come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh“) rafforza la superficialità e dannosità della condotta di pubblicazione del genitore, evocando una percezione banale e immatura della genitorialità da parte del medesimo, nonché un concetto discriminatorio della stessa genitorialità, quasi che al padre dovesse riconoscersi un merito (inesistente) solo per avere generato da due madri diverse due figli asseritamente somiglianti;
  • la predetta associazione esprimeva, inoltre, la volontà del padre di rendere note informazioni riguardanti la famiglia del minore, incidendo conseguentemente sul diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata della madre;
  • risultava incoerente e non veritiero quanto sostenuto dal padre circa l’assenza di nitidezza dell’immagine raffigurante i due bambini, ponendosi tale affermazione in evidente contraddizione con il precipuo scopo della pubblicazione che, come paradossalmente affermato dallo stesso, risultava proprio diretta a mettere in rilevo le caratteristiche fisiche di somiglianza e riconducibilità al padre dei citati bambini;
  • la pubblicazione della foto determinava una grave lesione dell’onore e della reputazione del minore;
  • la pubblicazione di immagini di minori in rete – costituendo quest’ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi – configura ormai un’attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network;
  • la pubblicazione sul social network da parte del padre della foto del minore, a fronte del dissenso esplicito della madre, integra la violazione dell’art. 10 c.c., della normativa in materia di protezione dei dati personali e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, costituendo altresì «grave comportamento pregiudizievole all’interesse del minore, espressione di carenza di capacità genitoriale del padre medesimo (cfr. Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Mantova 19 settembre 2017)»;

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, rilevato che il minore ritratto nella foto era affidato congiuntamente alle parti, che il padre aveva effettivamente pubblicato nelle modalità lamentate dalla madre la foto, che risultava nitida e consentiva l’agevole identificabilità dei soggetti ritratti e che la pubblicazione era avvenuta senza l’autorizzazione della madre e, dunque, in mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori del minore, ha ritenuto che la pubblicazione della foto era avvenuta in assenza di un’idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell’art. 2-quinquies del Codice.

Conseguentemente, con provvedimento del 13 novembre 2024, in accoglimento del reclamo, ha disposto nei confronti del padre il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, eccezion fatta per la sua mera conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria e l’ammonimento del medesimo per le violazioni accertate.

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LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

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Negli ultimi venti anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

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