La mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento presso terzi
In tema di sottoscrizione dell’atto giudiziario del processo civile, l’art. 125 del codice di procedura civile dispone: “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copieLeggi di più a riguardoLa mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento presso terzi[…]