La scuola è responsabile per la chiusura violenta del coperchio del cestino

Responsabilità della scuola per l’infortunio dell’alunno

Quando un alunno si infortuna durante il tempo in cui si trova all’interno dell’istituto scolastico, l’amministrazione scolastica può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall’allievo sia per l’ipotesi in cui la lesione derivi da un fatto proprio e sia quando a provocarla sia un altro studente.

Diverse, tuttavia, sono le due ipotesi sul piano giuridico, posto che secondo le Sezioni Unite la responsabilità della scuola sarebbe di tipo contrattuale nel primo caso e di tipo extracontrattuale nel secondo.

Infortunio dell’alunno per fatto altrui

Quanto alla seconda ipotesi, l’amministrazione scolastica risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza e di tale responsabilità speciale (art. 2048 c.c., comma 3) si libera soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto (c.d. responsabilità aggravata).

Mentre incombe sull’allievo l’onere della prova dell’illecito commesso da altro allievo, è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo e, cioè, dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.

Il caso

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca veniva citato in giudizio dai genitori di una alunna minore per il risarcimento dei danni da quest’ultima subiti mentre si trovava, dopo il pranzo, nel cortile della scuola per l’attività ricreativa, nell’ambito della quale la vigilanza degli alunni era stata affidata dall’istituto scolastico a terzi educatori.

Verso le ore 13,45 circa, la minore, in prossimità di un cestino verso il quale si stava recando per gettare un oggetto, era stata avvicinata da un altro allievo che aveva chiuso violentemente il coperchio in metallo del cestino andando a colpire l’alunna all’altezza dell’occhio, che rimaneva gravemente lesionato.

La responsabilità della scuola nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III, 12 maggio 2020 n. 8811

La Corte di Cassazione veniva chiamata a valutare la sentenza della corte territoriale che, in ordine alla violazione degli artt. 2048 e 2051 c.c., aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento.

Responsabilità della scuola per omessa vigilanza

Gli ermellini, con riferimento all’omessa vigilanza degli educatori per non aver predisposto in via preventiva misure organizzative idonee ad evitare il fatto dannoso (responsabilità dei preponenti ex art. 2048 c.c.), ha ricordato che l’amministrazione scolastica, anche quando nell’espletamento della propria attività si avvale dell’opera di terzi, assume il rischio connaturato alla relativa utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione.

Pertanto, la scuola deve rispondere direttamente anche di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a detti terzi, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato  (trattasi del “rischio  specifico” assunto  dal  debitore, la cui responsabilità, fondata sul principio cuius commoda eius et incommoda, non viene meno neanche qualora i preposti non siano alle sue dipendenze, essendo sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile).

Responsabilità della scuola per la cosa in custodia

Inoltre, in riferimento all’inadeguato e pericoloso cestino dell’immondizia dotato di un pesante coperchio in metallo, la Cassazione ribadisce che, a mente dell’art. 2051 c.c., il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce ed a cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

La decisione

Di conseguenza, soltanto l’imprevedibilità della condotta del minore danneggiante avrebbe potuto liberare l’istituto scolastico.

Poiché, nel caso di specie, non risultavano spiegate né le ragioni dell’imprevedibilità, né le ragioni in base alle quali era stato ritenuto che, quand’anche il cestino fosse stato di tipo diverso ovvero altrimenti allocato e sorvegliato, la condotta dell’allievo minore danneggiante sarebbe stata ugualmente e con la stessa efficienza causale, posta in essere, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado.

La scuola è responsabile per la chiusura violenta del coperchio del cestino ultima modifica: 2020-06-09T18:12:51+00:00 da Lucio Di Biase
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Lucio Di Biase, avvocato del foro di Lanciano (CH), laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo con discussione della tesi in diritto processuale civile “Rinuncia agli atti della parte intervenuta nel giudizio”, consulente legale di imprese ed enti pubblici, esercita la professione forense principalmente nell’ambito del diritto civile.

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