La scuola non è responsabile dei danni che l’alunna si procura durante la corsa campestre

Responsabilità della scuola per le lesioni subite dall’alunno

Quando un alunno si infortuna durante il tempo in cui si trova all’interno dell’istituto scolastico, l’amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni subiti sia per l’ipotesi in cui la lesione derivi da un fatto proprio e sia quando a provocarla sia un altro studente.

Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, la responsabilità sarebbe di natura diversa e, segnatamente, di tipo contrattuale nella prima ipotesi e di tipo extracontrattuale nella seconda.

Infortunio dell’alunno per fatto proprio (c.d. autolesione)

Quanto alla prima ipotesi, la Cassazione ricorda che “con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso l’Istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’alunno a scuola, sorge un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui il medesimo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.

L’istituto scolastico, pertanto, è tenuto a “predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad evitare i danni che l’alunno possa provocare a sé stesso, sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle sue pertinenze , di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione, compreso il cortile antistante l’edificio scolastico, ove viene consentito l’accesso e lo stazionamento degli utenti ed in particolare degli alunni”.

Il caso

La madre di un’alunna frequentante la classe terza di una scuola media conveniva in giudizio, quale genitrice esercente la potestà sulla minore, dinanzi al tribunale di L’Aquila, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia per le lesioni riportate a seguito di una caduta durante una lezione di educazione fisica, allorché la ragazza, impegnata in una prova di corsa campestre su di una distanza di mille metri, inciampava in un marciapiedi che costeggiava l’edificio scolastico inserito nel percorso da seguire.

“Ritenuta adempiuta l’obbligazione contrattuale del Ministero in rapporto alle caratteristiche della gara campestre alla quale si stava allenando la giovane ed a quelle di non pericolosità del marciapiede, le cui condizioni erano pure ben note alla vittima, che frequentava i luoghi ove si tenevano le lezioni di educazione fisica”, il Tribunale aquilano respingeva la domanda di risarcimento con sentenza confermata in appello.

La soluzione della Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza 06/07/2017, n. 16666

La Corte di Cassazione, ove il caso giungeva a seguito di ricorso delle appellanti, ha condiviso la posizione assunta dai giudici di merito in ordine alla valutazione del puntuale adempimento dell’obbligazione contrattuale da parte dell’istituto scolastico quanto alla sicurezza verso gli alunni, che impone l’adozione di tutte le cautele necessarie per la loro incolumità in rapporto all’attività espletata nonché in relazione alle peculiarità dell’insegnamento impartito e, quindi, anche dell’educazione fisica e della preparazione pure selettiva a gare riservate a giovani in età scolare.

Sul rilievo, in particolare, che il contenuto della prestazione contrattuale in ordine alla sicurezza degli alunni si trova a coincidere “con l’adozione di ogni misura atta, in relazione alle peculiarità dell’insegnamento ed alla particolarità delle circostanza, ad impedire l’accadimento del fatto dannoso o a prevenire il caso fortuito”, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, la specifica attività di educazione fisica posta in essere poteva presumersi inserita in un ordinario programma, ovvero considerarsi  una prestazione di insegnamento normale e, quindi, tale da escludere la necessità di particolari valutazioni da parte dell’alunna e da determinarsi, invece, in modo legittimo unilateralmente e liberamente dall’istituzione scolastica e, per essa, dall’insegnante che la rappresenta.

Del resto, già in un caso analogo una ragazza, che aveva addebitato all’istituto scolastico la responsabilità di una distorsione al ginocchio a seguito di una caduta mentre giocava a pallavolo durante l’ora di educazione fisica, sul rilievo che la caduta doveva ricondursi alla mancata esecuzione degli esercizi di riscaldamento da parte dell’insegnante, si era vista respingere la richiesta di risarcimento sul rilievo della totale assenza di responsabilità dell’ amministrazione scolastica per mancanza di prova circa il rapporto di casualità tra il mancato stretching e la caduta (Cass. 20/01/2016 n° 897).

La scuola non è responsabile dei danni che l’alunna si procura durante la corsa campestre ultima modifica: 2017-07-12T16:22:04+00:00 da Lucio Di Biase
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Lucio Di Biase, avvocato del foro di Lanciano (CH), laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo con discussione della tesi in diritto processuale civile “Rinuncia agli atti della parte intervenuta nel giudizio”, consulente legale di imprese ed enti pubblici, esercita la professione forense principalmente nell’ambito del diritto civile.

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