Rumori in condominio e responsabilità penale da emissioni acustiche

Il disturbo del riposo delle persone

Il riposo, si sa, è sacro. Come tale, è anche tutelato dalle norme del codice penale che all’art. 659 così dispone:

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.”.

Per giurisprudenza ormai consolidata il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si identifica con il turbamento dell’ordine pubblico, sotto lo specifico profilo di tranquillità e quiete pubblica delle persone, intese sia come collettività che come singoli.

Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni sonore riferibili al comportamento di un soggetto, identificabili nei mezzi tassativamente indicati — rumori, schiamazzi, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche e strepiti di animali — tutti pero attinenti all’udito, che superino il limite della normale tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente ed all’ora e siano percepibili da un numero indeterminato di persone.

“Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi e a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone”

Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 25424 del 20 giugno 2016

Estendendosi l’oggetto giuridico tutelato anche al disturbo della tranquillità privata dal momento che la violazione di quest’ultima può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica, la contravvenzione può configurarsi anche se, in concreto, sia leso semplicemente l’interesse di una singola persona.

Quanto alle modalità di accertamento del reato:

l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete

Corte di Cassazione, Sezione III, n. 11031 del 05/02/2015; e Corte di Cassazione, Sezione III del 5 maggio 2016 n. 18687

Emissioni sonore intollerabili in condominio

Il reato è configurabile anche quando il comportamento diventi lesivo per la compagine condominiale, sebbene sia stato precisato che in tal caso:

“… la configurabilità del reato è realizzata solo se il disturbo non sia limitato agli appartamenti sovrastanti e sottostanti a quello del disturbatore: “Perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. penale relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio”

Corte di Cassazione, Sezione I, n. 45616 del 14/10/2013.

Impianto stereo ad alto volume

È stata, quindi, riconosciuta la responsabilità penale del soggetto che con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, abusando dell’utilizzo di strumenti sonori, anche in orario notturno, disturbava il riposo e le occupazioni dei propri condomini occupanti gli appartamenti sovrastanti e sottostanti la sua, come accertato con le sommarie informazioni anche seguito di apposito intervento dei Carabinieri. L’intensità dei rumori aveva costretto intere famiglie a uscire dalla casa per trovare un po’ di pace e , come tale, provocava disturbo ad un numero indeterminato di persone (o comunque era potenzialmente idoneo ad infastidire tutto lo stabile ed anche oltre). In Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 29 dicembre 2016, n. 55096.

Idem nel caso trattato in Corte di Cassazione Penale, sentenza del 15 dicembre 2016 n. 53102, ove il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in appello, aveva condannato l’imputato per avere dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo e, comunque, omettendo di adottare le dovute cautele, arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini. 

Feste e cerimonie

In un caso rimesso alla Corte di Cassazione, il baccano provocato dalle feste, celebrate con cadenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso. La Corte di Cassazione così si pronunciava:

“Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l’organizzazione di feste e cerimonie all’interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno e all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Corte di Cassazione, Sezione I, n. 18517 del 17/03/2010

Bambini

Trattandosi di un reato contravvenzionale, il disturbo va punito anche se non volontario: è accaduto, infatti, che a causarlo siano stati non gli imputati, ma i loro figli.

Vane le lettere di richiamo dell’amministratore di condominio e vano l’intervento per tre notti consecutive dei carabinieri che avevano constatato “come in piena notte tra le ore 22.00 e le ore 05.00 fossero stati avvertiti rumori provenienti dall’abitazione della F., prodotti dall’improvviso e fragoroso abbattimento delle tapparelle, lasciate cadere con forza, da passi marcati sul pavimento, da colpi sordi, dallo sbattimento della tavoletta del w.c., dallo spostamento di mobili e suppellettili“, sono stati condannati dai giudici di primo e secondo grado i genitori, quali esercenti la potestà sui propri figli, per non aver impedito che questi ultimi arrecassero disturbo agli altri condomini al punto tale da impedire loro di riposare e dormire.

Queste le conclusioni della giurisprudenza di legittimità:

“la Corte di Appello ha motivatamente disatteso anche la tesi difensiva, che pretende di ascrivere al sonnambulismo della figlia minore dell’imputata eventuali rumori notturni, avendo rilevato che, per la sua natura contravvenzionale, il reato contestato era addebitabile anche a fronte di un comportamento colposo, riscontrabile nel mancato controllo sui movimenti di eventuali figli minori e che comunque, per avere i Carabinieri ammonito la F., destinataria di richiami anche da parte dell’amministrazione condominiale, la sua condotta era stata connotata da coscienza ed insistita volontà di arrecare deliberatamente noia, disturbo e fastidio agli altri residenti.”

Corte di Cassazione, sez. I Penale, 19 marzo 2014, n. 12939

Ugualmente il Tribunale di Velletri ha condannato due genitori per il medesimo reato, oltre che per aver arrecato disturbo al riposo delle persone provocando rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti in violenti litigi, anche per non aver vigilato affinché i figli piccoli arrecassero disturbo ai vicini, a fronte di condotte reiterate nel tempo, numerose proteste formali e i rumori (in Corte di Cassazione – Sentenza n. 23862/2010).

In conclusione, bisogna fare molta attenzione a non generare (e a non far generare) rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne (in particolare tenendo la musica ad alto volume), perché, quando le emissioni sonore sono di intensità (accertabile anche senza particolari indagini specifiche) tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso, si rischia l’arresto. I condomini sono avvisati.

 

Rumori in condominio e responsabilità penale da emissioni acustiche ultima modifica: 2017-02-15T18:20:58+00:00 da Lucio Di Biase
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Lucio Di Biase, avvocato del foro di Lanciano (CH), laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo con discussione della tesi in diritto processuale civile “Rinuncia agli atti della parte intervenuta nel giudizio”, consulente legale di imprese ed enti pubblici, esercita la professione forense principalmente nell’ambito del diritto civile.

2 opinioni riguardo a “Rumori in condominio e responsabilità penale da emissioni acustiche

  1. sono socio di una cooperativa edificatrice e quindi usufruisco di una abitazione della stessa.
    Da anni nle periodo estivo alcuni soci, in particolare membri del comitato di caseggiato, si riuniscono sulle panchine posizionate, purtroppo proprio nelle vicinanze della nostra camera da letto, e fino a ora tarda, alcune volte fino a mezzanotte, sono tranquillamente intenti a parlare arrecandoci disturbo impedendoci di riposare. A onor del vero non si tratta di urla ma un vocio continuo come se fosse giorno e a causa del silenzio notturno si sentono amplificate. Non sono valsi a nulla i vari tentativi di dialogo con gli stessi e neanche le richieste di intervento da parte dell’ufficio relazione con i soci.
    Come posso garantirmi il diritto al riposo? Posso chiedere lo spostamento ad altra posizione delle panchine?
    Con gratitudine

    1. Buonasera.
      Essendo l’attività da Lei descritta (chiacchierare) in via astratta del tutto lecita, una tutela sarebbe ipotizzabile nel solo caso in cui i rumori prodotti dal vociferare superassero quella che viene chiamata “normale tollerabilità”.
      Il rumore, infatti, ha un impatto diverso a seconda che sia prodotto a mezzogiorno anziché a mezzanotte, oppure se dura 15 minuti anziché due ore, oppure se si accompagna ad altri rumori di fondo provenienti dall’esterno.
      Una tutela potrebbe essere, quindi, invocata solo ove sia dimostrabile il superamento della normale tollerabilità, o attraverso una perizia fonometrica, oppure attraverso una (rigorosa) prova testimoniale (per esempio altri inquilini possono testimoniare di percepire lo stesso disagio).
      Se ritiene che la situazione sia assolutamente intollerabile Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato.
      Cordiali saluti.

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