L’obbligo dell’avvocato di restituire al cliente i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato.

Nel momento in cui glie ne faccia richiesta, al termine dell’incarico ovvero in caso di interruzione del medesimo prima della sua conclusione, l’avvocato è tenuto a restituire prontamente al cliente gli atti di causa e i documenti ricevuti per lo svolgimento del mandato.

La parte assistita, infatti, ha sempre interesse a disporre di tutto quanto consegnato al difensore revocato o rinunciatario ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio, della proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità.

L’obbligo di restituzione, discendendo non solo dalle norme di legge, ma anche deontologiche, espone il professionista a responsabilità civile, penale e deontologica. Né il suo adempimento è subordinato al pagamento delle spese e del compenso professionale.

Il diritto di ritenzione del creditore di trattenere a sé una cosa che avrebbe dovuto restituire al proprietario, col fine di spingere il debitore ad eseguire la propria prestazione e a pagare il proprio debito al creditore stesso, non è riconosciuto dal nostro ordinamento al professionista forense.

L’art. 66 del R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 dispone che “Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.”

Quanto al divieto di ritenzione, invece, è l’art. 2235 c.c. a sancire che “Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.”

L’avvocato, quindi,  non ha alcun diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario.

L’unico legittimo trattenimento di essi è giustificato, secondo l’art. 2235 c.c., dal fine di conseguire la “tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali” e “per il periodo strettamente necessario” ad essa:

“…il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali … tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto … nel concreto il tribunale avrebbe però dovuto tener conto del contenuto dei documenti conservati, e ciò allo scopo di verificare, da un lato, l’esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l’azione intrapresa (nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione) e, dall’altro, l’avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento…”

Cass. civ. sez. un. 8 febbraio 2011, n. 3033

Va da sé che l’avvocato non può trattenere documentazione del cliente quando la mancata restituzione non è funzionale alla tutela dei propri diritti, per esempio perché trattasi di documenti non necessari ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’ordine di appartenenza e/o della produzione nel giudizio di accertamento del credito professionale, ovvero, più semplicemente, ogni volta che il professionista possa conservare semplicemente copia della documentazione ricevuta.

È stato ritenuto, infatti, pur nella piena condivisione del principio della Corte di Cassazione, che:

“… nel caso di specie l’avvocato …, pur avendo iniziato un’azione giudiziaria volta al recupero delle proprie spettanze in relazione alle azioni promosse nell’interesse di… contro … (un’azione esecutiva e la difesa nella opposizione all’esecuzione promossa dal debitore esecutato), non aveva alcuna necessità di trattenere gli originali degli assegni posti a fondamento del precetto nei confronti della …, potendo trattenere una fotocopia di detti assegni o comunque acquisire una quietanza scritta da parte della cliente in ordine all’avvenuta restituzione degli originali, e comunque potendo provare la propria attività a prescindere dall’esibizione in giudizio degli originali degli assegni(bastava produrre gli atti di causa e i verbali delle udienze). Tra l’altro la mancata restituzione degli assegni in originale ha creato difficoltà alla cliente nei rapporti con la debitrice … che, avendo pagato il dovuto o comunque quanto stabilito in sede di transazione, aveva domandato di riavere gli originali degli assegni emessi, ovviamente temendone un nuovo utilizzo in suo danno(la circostanza dedotta dalla opposta non è stata contestata dall’opponente).”

Tribunale Taranto, sentenza del 25.03.2015 n. 1075

Quanto ai profili penali,

integra il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. il rifiuto, anche condizionato, del professionista di restituire la documentazione sanitaria ricevuta dal cliente, in quanto comporta un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso.”.

Cassazione Penale, Sezione II, 29.5.2008, n. 26820

Trattasi, peraltro, di reato aggravato stante la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 61 n. 11 c.p..

Quanto, infine, ai profili squisitamente deontologici, l’art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense, nell’imporre che “L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale”, senza poterla subordinare al pagamento del proprio compenso (2° comma), punisce la violazione di tale dovere l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento ovvero della censura:

“L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionato, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, che espressamente contemplano l’obbligo di restituzione, l’avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell’onorario.”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215 (nel caso di specie l’avvocato  è stato sanzionato dal COA di Taranto con provvedimento del 12 maggio 2011 per  aver omesso di restituire i documenti richiesti dalla società sua cliente, malgrado la richiesta fosse stata avanzata anche da Consiglio territoriale).

“L’avvocato deve fornire al collega che lo abbia sostituito nella difesa tutta la documentazione del proprio fascicolo di studio e non solo quella che egli unilateralmente ritenga strettamente necessaria per la prosecuzione della difesa; la violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare, quand’anche non abbia prodotto danni per l’assistito.”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94 (nel caso di specie il COA di Sondrio sanzionava l’avvocato per non essersi adoperata affinché la successione nel mandato avvenisse senza danni per l’assistito, omettendo di fornire al nuovo  difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa).

Inoltre, l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta implica un comportamento attivo:

“Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 cdf, ora 33 ncdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.”

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87 (In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68).

Ragion per cui è stato punito l’avvocato “per non aver adempiuto all’obbligo di restituire senza ritardo alla parte assistita S. s.r.l. la documentazione  ricevuta  per l’espletamento del mandato professionale, rimanendo altresì sordo alle plurime sollecitazioni in proposito formulate per iscritto dal nuovo difensore incaricato dall’ex cliente” ovvero “per non aver provveduto alla restituzione alla parte assistita della documentazione dalla stessa ricevuta e ciò nonostante la richiesta dalla stessa avanzata con raccomandata in data 01/03/2010”.

L’obbligo dell’avvocato di restituire al cliente i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato. ultima modifica: 2016-09-25T08:57:50+00:00 da Lucio Di Biase
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Lucio Di Biase, avvocato del foro di Lanciano (CH), laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Teramo con discussione della tesi in diritto processuale civile “Rinuncia agli atti della parte intervenuta nel giudizio”, consulente legale di imprese ed enti pubblici, esercita la professione forense principalmente nell’ambito del diritto civile.

52 opinioni riguardo a “L’obbligo dell’avvocato di restituire al cliente i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato.

  1. La restituzione dei documenti, nel caso di interruzione del rapporto con l’assistito, comprendono anche quelli ricevuti della controparte? Ossia la documentazione che viene presentata al giudice dalla controparte, presa visione dell’atto di citazione.
    Grazie

    1. A norma dell’art. 33 del codice deontologico forense, l’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e consegnargli copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato (comma 1).
      I documenti prodotti dalla controparte saranno sicuramente detenuti in copia dall’avvocato e, come tali, andranno consegnati al cliente. L’avvocato, del resto, può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente (comma 3).
      L’unica eccezione è costituita dall’art. 48, terzo comma, del codice, il quale dispone che l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può solo, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
      L’incarico è svolto nell’interesse del cliente, non del proprio. Una volta che l’incarico cessa, l’avvocato non ha alcun interesse a trattenere la documentazione o gli atti, sia quelli redatti nell’interesse del cliente, che quelli depositati della controparte (salvo il caso in cui non debba chiedere la liquidazione del proprio compenso al consiglio dell’ordine o agire in giudizio per conseguire il pagamento del medesimo, nel qual caso può trattenere, appunto, copia). L’unica persona interessata alla documentazione al momento dell’interruzione del mandato è il cliente (ed eventualmente il nuovo avvocato), nell’ottica dell’eventuale prosecuzione del giudizio.
      Saluti.

  2. Le spese per fotocopiare la documentazione da restituire al cliente sono a carico del professionista o del cliente? Grazie

    1. Fermo restando che la documentazione ricevuta dal cliente gli va restituita così come è stata consegnata, ritengo che la spesa effettuata per soddisfare un’esigenza del professionista sia a carico del professionista. Se si tratta di una spesa funzionale a richiedere il pagamento del compenso, fermo restando l’anticipo da parte del professionista, se ne potrà chiedere il rimborso in sede giurisdizionale (la spesa potrà essere liquidata nei limiti di quello che si dimostrerà giustificata). Prego è un piacere.

  3. Salve, da poco tempo è stata archiviato un procedimento penale a mio carico e, non avendo ricevuto alcun documento da parte del mio avvocato è mia intenzione farne richiesta. Potrei sapere quali sono i documenti, a parte quelli consegnati riguardanti l’oggetto dell’accusa ,che posso richiedere all’avvocato? Grazie anticipatamente.

    1. Egr. Sig. Gerardo,
      l’avvocato detiene la documentazione da lei consegnata come anche quella ricevuta o acquisita nel corso dell’espletamento del mandato nell’esclusivo interesse del cliente.
      Potrà chiedere, quindi, tutta la documentazione (salvo casi particolari, come la corrispondenza tra colleghi che sia riservata) che l’avvocato detiene in relazione al suddetto procedimento penale (ad es. atti di indagine, verbale di udienza se vi è stata, provvedimento di archiviazione, ecc.).
      Nel caso in cui di alcuni atti non sia stata estratta copia e lei abbia interesse comunque ad averli, potrà chiedere al suo avvocato di provvedere o potrà farlo lei stesso personalmente.
      Sono felice che il procedimento penale a suo carico sia stato archiviato.
      Cordiali saluti.

  4. Buongiorno,
    La causa che avevo in corso ha passato il secondo grado di giudizio (ricorso) 9 anni fa sempre rappresentato dallo stesso avvocato.
    Un mese fa ho fatto richiesta all’avvocato tramite pec, di restituzione di tutta la documentazione,
    mi rispose che si attivava per prepararmela dopo averla fotocopiata.
    Dopo 20 giorni gli ho riscritto per sapere se era pronta, mi risponde che essendo tanta ci vuole tempo a fotocopiare tutto e che mi avviserà lui quando pronta.
    Oggi è passato un mese dalla prima richiesta ed ancora non mi ha restituito nulla.
    Desideravo sapere quali sono i tempi (giorni) entro i quali l’avvocato ha l’obbligo di rendere la documentazione ed inoltre con che modalità, cioè, devo ritirarla io, o deve predisporre lui la consegna al mio indirizzo ?
    Ringrazio anticipatamente.

    1. Buongiorno a Lei.
      ho difficoltà a credere che, nella normalità dei casi, un mese non sia sufficiente per fotocopiare tutta la documentazione. Ad ogni modo, non potendo parlare per lo specifico, do per scontato che, trattandosi di migliaia e migliaia di pagine o che il fascicolo si trovi in archivio, l’arco temporale da Lei indicato non consenta al collega di provvedere con maggiore celerità.
      Direi che può inviare un’altra PEC al collega chiedendogli di specificare quali sono i termini che ha previsto per la restituzione.
      La legge non prevede alcun termine, ma solo che si provveda “senza ritardo “; per cui il tempo necessario dovrà rapportarsi alle circostanze del caso (compreso il fatto che non vi sia particolare urgenza ovvero che, essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla conclusione dell’incarico, il fascicolo potrebbe trovarsi, appunto, in archivio).
      Quanto alle modalità di restituzione, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che non è sufficiente lasciare la documentazione nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione. L’avvocato dovrebbe, quindi, adoperarsi per farLe avere lui la documentazione.
      Ad ogni modo, salvo che non vi sia particolare urgenza dettata dalle circostanze, Le consiglio di attendere (con spirito collaborativo ed in perfetta buona fede) ancora qualche giorno e di recarsi Lei, eventualmente, a ritirare la documentazione presso lo studio del collega non appena sarà disponibile.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

      1. Buongiorno Avvocato,
        la ringrazio per la celere risposta,
        giusto stamane l’avvocato mi ha comunicato che la documentazione è a mia disposizione presso il suo studio,
        purtroppo io sono impossibilitato a recarmi a ritirarla e non ho una persona di fiducia alla quale affidarmi.
        ho chiesto più volte, sempre tramite pec, che provvedesse lui a restituirmela, ma si oppone a questo e quindi a ciò che è stabilito dal Consiglio Nazionale Forense,
        cosa si fa in questi casi ?

        1. Chieda cortesemente all’avvocato via PEC di spedirLe la documentazione, indicando le ragioni che Le impediscono di ritirala personalmente o di incaricare un delegato, assegnandogli anche un termine per provvedere. Le ribadisco, infatti, che l’avvocato ha il doversi attivarsi per fargliela avere.
          Nel caso non si adoperi, non potrà che rivolgersi ad un altro avvocato.
          La prego di valutare attentamente, a questo punto, se è il caso di incaricare un altro avvocato per ottenere la documentazione che il collega Le ha giàmesso a disposizione, o di ritirarla personalmente.
          Cordiali saluti.
          Avv. Lucio Di Biase

  5. Gent.mo, l’avvocato a cui ho revocato il mandato sostiene che non può restituirmi copia della sentenza esecutiva perché si tratta di un ricorso collettivo e che devo fare istanza al Presidente del Tribunale. È così?
    Grazie

    1. Gent.ma Sig.ra, temo che l’avvocato abbia ragione. Nel caso in cui egli abbia assistito più clienti e la sentenza sia stata emessa in favore più di uno di essi, la copia esecutiva rilasciata per tutte le parti vincitrici sarà una soltanto.
      L’art. 476 c.p.c. vieta il rilascio a favore della stessa parte di più copie in forma esecutiva del titolo se non per giusti motivi e previa autorizzazione del capo dell’Ufficio che l’ha pronunciato o del Presidente del Tribunale.
      Cordiali saluti.

  6. Egr. Avvocato, oltre all’esposto al CNF è possibile una azione giudiziaria in sede civile (es. 702bis – decreto ingiuntivo) per ottenere il rilascio dei documenti consegnati al legale?
    Cordiali saluti e grazie

    1. Ottimo Collega,
      mi sono posto analogo problema per la restituzione di un titolo esecutivo in possesso al precedente difensore revocato dal cliente.
      Ritengo che nulla osti alla consegna di documentazione, quanto ad una ingiunzione per consegna.
      L’art. 633 cpc parla di “una cosa mobile determinata” e tale, secondo me, può essere anche un qualunque documento.
      Purché, tuttavia, si tratti di documenti ben determinati. Ingiungere generalmente la consegna di documenti non credo sia possibile. Inoltre, va valutata, sotto il profilo dell’ammissibilità, prima ancora che della fondatezza della domanda, l’esistenza della prova scritta (se, ad esempio, c’è una ricevuta che attesti la consegna).
      Quanto ad un’azione ordinaria, anche nelle forme dell’art. 702-bis, ci sarebbero margini più ampi circa la dimostrazione della fondatezza della domanda sotto il profilo probatorio (testimoni, presunzioni, ecc.).
      Valuti, naturalmente, di formulare la domanda tenendo conto delle recenti previsioni di cui art. 614-bis cpc, ovvero alla misura di coercizione indiretta prevista dalla norma (“Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.”).
      Se ricorre l’urgenza valuti anche il ricorso ex art. 700 c.p.c.
      Cordiali saluti. E’ un piacere.

  7. Salve, ho messo nelle mani di un avvocato una pratica per intestazione tramite usucapione di un garage…dopo 7 anni,da quello che lui dice,sembra che la pratica è stata iniziata e non portata a termine;ho chiesto all’avvocato di interrompere e restituirmi la documentazione originale che gli ho dato per eseguire la pratica.ora si rifiuta di restituirla e non risponde al telefono.cosa devo fare per avere la restituzione dei documenti?

    1. Buongiorno Signora.
      Le consiglio, se ritiene che il rapporto non debba più proseguire, ove non abbia già provveduto nei seguenti termini, di comunicare all’avvocato con una raccomandata A/R la revoca dell’incarico e di chiedergli la restituzione della documentazione entro un congruo termine.
      Nel caso non provvedesse, si rivolga al Consiglio dell’Ordine al quale appartiene l’avvocato, o direttamente ad un altro legale, che potrà curare la restituzione e chiarirle, eventualmente, quale attività è stata svolta dal difensore revocato.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

      1. Il mio avvocato in causa pendente ha l’obbligo di girarmi gli incartamenti processuali o girarmi solo quello che le fa comodo? Non risponde alle mie emails di girarmi le Note Scritte delle controparti, ecc ecc

        1. A norma dell’art. 27, comma sesto, del codice deontologico forense, “L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.”.

  8. Preg.mo Avv, per stanchezza per una causa durata circa 20 anni e non ancora conclusa per una porta condominiale, ho revocato l’Avvocato perchè era contrario al mio accordo con la controparte. Qualche malumore reciproco c’è stato. Ora Le chiedo cortesemente. Per evitare un altro incontro, è possibile chiedere che l’Avvocato possa consegnare la mia documentazione in Tribunale o da qualche altra parte. RingraziandoLa per la cortese attenzione, porgo distinti saluti. Luciano De Silvanis

    1. Gent.le Sig. Luciano,
      a mio avviso quella di restituire la documentazione è una obbligazione che va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (art. 1182 c.c.) e quindi, nello studio dell’avvocato.
      Se dovrà nominare un nuovo avvocato per proseguire il giudizio, incarichi direttamente lui di recuperare la documentazione.
      Se non è questo il caso e non ha chiesto la restituzione della documentazione al momento della revoca, chieda che Le venga spedita, oppure che venga consegnata al consiglio dell’ordine al quale appartiene l’avvocato.
      Se l’avvocato le mette a disposizione la documentazione presso il suo studio, valuti di incaricare qualcuno per il ritiro. Consideri però che l’avvocato è comunque tenuto ad adoperarsi per fargliela avere.
      Come ho precisato in una precedente risposta, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che non è sufficiente lasciare la documentazione nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione. L’avvocato dovrebbe, quindi, adoperarsi per farLe avere lui la documentazione.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  9. buongiorno,
    il legale che mi ha assistito in una procedura fallimentare ha incassato la somma di euro 3500 ad oggi non è stato emesso un atto da parte del legale e pertanto ho deciso di revocare il suo mandato. posso chiedere l’importo o parte di esso indietro?
    GRAZIE

    1. Buongiorno.
      La prego di considerare che l’articolo affronta la questione dell’obbligo dell’avvocato di restituire la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato e non, invece, i compensi percepiti. Ad ogni modo, non conoscendo affatto i termini della questione (esistenza di eventuali accordi, di un preventivo, della quantità e qualità dell’attività espletata), non sono in grado di esprimere un parere.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  10. Egregio avvocato,dopo mediazione il cui esito per me negativo, condotta da avvocato con delega in quanto per ragioni di salute impossibilitato a presenziare,ho chiesto la restituzione di tutta la documentazione da me presentata, Le chiedo cortesemente se ho diritto anche di tutta la verbalizzazione delle due sedute compreso quanto prodotto dalla parte contraria. In attesa ringrazio e saluto cordialmente

    1. Buongiorno.
      Quanto alla verbalizzazione, potrà chiedere copia dei verbali.
      In particolar modo se vi è stato un solo incontro, dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di entrare o meno in mediazione e le relative ragioni (“…Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento” – art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/10), oltre che l’esito della mediazione stessa.
      Quanto agli altri incontri, sempre fermo restando il suo diritto ad avere copia del verbale del quale risulta l’esito della mediazione, ritengo che abbia parimenti diritto ad averne copia (consideri, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 28/10, “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”).
      Quanto ai documenti prodotti dalla parte avversaria, ha diritto ad averne copia, purché la controparte non li abbia riservati al solo mediatore.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  11. Buongiorno avvocato,
    mi trovo nella paradossale situazione che vede sia uno studio legale negarmi, da oltre un anno ormai, la restituzione di importanti comunicazioni intercorse con altro legale (per presunta riservatezza delle stesse), che il COA del distretto omettere qualsiasi intervento (e riscontro) in merito, nonostante ben cinque istanze allo stesso inviate.
    Posso presentare un unico esposto in procura per segnalare, oltre a quanto appena descritto, anche la mancata comunicazione di una offerta transattiva attuata da un mio precedente difensore (fatto che ha determinato lo scambio di missive tra i primi due studi legali, mediante le quali avrei potuto avere ulteriori conferme sugli illegittimi comportamenti di quest’ultimo).
    Nel caso, potrei meglio approfondire la questione con lei (in privato) per una eventuale assistenza legale? Grazie.

    1. Buongiorno a lei.
      L’art. 48 del codice deontologico forense sancisce alcuni divieti circa la corrispondenza scambiata con i colleghi.
      In particolare, il 1° comma stabilisce che “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”
      Il comma 3 statuisce poi che “L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. “
      Dunque, se le comunicazioni a cui Lei fa riferimento rientrano nell’ipotesi di cui al 1° comma (il fatto che parli di una offerta transattiva sembra confermarlo) il rifiuto da parte dello studo legale è legittimo (e anzi doveroso).
      A questo punto, se teme comportamenti non corretti da parte del suo difensore, è evidente che è venuto meno il rapporto di fiducia.
      Il mio consiglio è di incaricare un nuovo difensore, il quale potrà chiedere al precedente copia della corrispondenza intercorsa e fornirLe eventuali delucidazioni.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  12. Buongiorno,
    Al termine del mandato professionale, l’Avvocato continua a ricevere comunicazioni dal Curatore fallimentare. Per il solo inoltro della mail, senza effettuare alcuna disamina della questione, mi richiede un compenso professionale? E’ corretto?

    1. Buongiorno a Lei.
      Consideri che l’interruzione del mandato scioglie solo il rapporto tra avvocato e cliente, mentre non ha effetti nei confronti dei terzi.
      Di conseguenza, non fa venire meno l’elezione di domicilio precedentemente effettuata.
      E normale, quindi, che il Curatore continui a mandare le comunicazioni al vecchio domicilio.
      Di conseguenza, l’avvocato continua a svolgere (essendovi tenuto) un’attività professionale, mettendole a disposizione il domicilio, trasmettendole Le comunicazioni e assumendo ogni responsabilità in caso di omissione.
      Comprenderà come l’attività del professionista non possa essere gratuita.
      Il mio consiglio, se vuole evitare ulteriori richieste per il futuro, è di comunicare al curatore una nuova elezione di domicilio.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  13. Gentile Avvocato, le volevo chiedere che procedura deve seguire un professionista prima di disfarsi dei fascicoli dei clienti? Deve comunicare al cliente l’intenzione di disfarsi del fascicolo e avvertirlo della possibilità di restituzione? Oppure, spirato il termine di 10 anni, può semplicemente macerare i fascioli?
    Grazie

    1. Il termine di 10 anni è relativo alle sole fatture.
      L’obbligo di conservazione dei documenti dura tre anni dalla definizione della pratica, poiché “I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate” (art. 2961 c.c.).
      Ad ogni modo, anche ove si applicasse il termine di 10 anni (la prescrizione triennale è solo presuntiva), al suo spirare cessa per l’avvocato ogni obbligo, sia civile, che deontologico. Lo stesso codice deontologico, infatti, dispone che l’avvocato deve restituire “se richiesto”.

  14. Buongiorno avv.to,
    un suo collega al quale avevo affidato il mandato per un procedimento penale che mi riguarda, dopo avergli fornito personalmente tutto il fascicolo fotocopiato e su CD-ROM, ed aver soddisfatto le sue richieste economiche (acconti) negli unici due incontri avuti, senza aver svolto alcuna attività di studio e senza interpellarmi in merito ai fatto in discussione, a soli 3 giorni dall’udienza mi propone un patteggiamento con le motivazioni che erano palesemente offerte da chi non aveva minimamente studiato il caso (bastava interpellarmi almeno una volta).
    Il legale così decide a tre giorni dall’udienza di rinunciare al mandato rifiutandosi di restituirmi gli acconti che gli ho fornito (non ha emesso nemmeno fattura da 6 mesi).
    Come posso recuperare le somme versategli per un’attività forense mai svolta?
    Grazie in anticipo

    1. Buongiorno a Lei.
      Il semplice fatto della rinuncia al mandato difensivo non costituisce motivo per ripetere gli acconti.
      Per poter “recuperare” gli acconti dovrebbe darsi per scontato che il collega non abbia diritto ad alcun compenso e, in pratica, che non abbia svolto alcun tipo di attività.
      Tuttavia, Lei stesso chiarisce di avergli fornito “tutto il fascicolo fotocopiato e su CD-ROM” e che si sono svolti due incontri.
      Il che dimostra che l’avvocato ha eseguito una qualche attività (due sessioni in studio con il cliente e, verosimilmente, esame e studio della pratica).
      Allo stato, insomma, escluderei che il collega non abbia maturato il diritto al compenso. Potrebbe, invece, discutersi della congruità degli acconti ricevuti in relazione all’attività effettivamente svolta.
      Quanto alla fatturazione, potrà lamentare certamente l’omissione (dando per scontato che Lei sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento).
      Cordiali saluti.

  15. Buongiorno avvocato vorrei se possibile un suo parere su una vicenda.Nel 2013 a seguito di un sinistro tra la mia auto e un altra auto non coperta da asicurazione,ho nominato un legale e si è tenuta la causa.Premetto che io ero alla guida e i trasportati erano mio figlio e la sua ragazza.Alla fine di tutto la mia assicurazione ha pagato la controparte per il danno alla macchina(ma non c’era),non ha pagato i danni alla mia macchina,e neanche i danni fisici di tutti i componenti la mia macchina.Ho pagato la franchigia alla mia assicurazione pensando che si fosse risolto positivamente per noi ,invece niente.Quando sono tornato dal mio avvocato per avere la documentazione e sapere come si era espresso il giudice,mi ha negato il tutto e pretendeva il suo compenso di 1500,00 euro dicendo che lui non aveva avuto nulla.Comunque se volevo i documenti avrei dovuto pagarlo,cosa ne pensa a distanza di anni?io ho lasciato perdere perchè avrei dovuto interpellare un altro avvocato e pagarlo per poi scoprire che magari tra colleghi sono tutti amici.Se può gradirei la sua risposta sulla mia email grazie e buonagiornata.

    1. Buongiorno.
      Come avrà compreso, il collega non poteva (e non può) trattenere la documentazione sul rilievo di non aver ricevuto il pagamento del compenso maturato.
      Avrebbe dovuto, quindi, revocargli l’incarico e nominare un altro avvocato in sua sostituzione, per avere i dovuti chiarimenti.
      Anche se a distanza di anni, potrà sempre chiedere una consulenza ad un nuovo avvocato, anche per conoscere formalmente (e finalmente) l’esito del giudizio) e valutare se vi sono ancora i margini per intraprendere una qualche iniziativa o se i suoi diritti sono eventualmente caduti in prescrizione.
      Se ha desistito dal rivolgersi ad un altro avvocato per ragioni economiche, nulla quaestio.
      Le consiglio, invece, anche per il futuro, di non farsi frenare dal timore di imbrogli da parte dei colleghi.
      Alcune credenze, purtroppo, dure a morire, sono del tutto infondate.
      Persone di cui è meglio non fidarsi è pieno ovunque.
      Ma le assicuro che ovunque, anche tra i professionisti forensi, è pieno di persone serie.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  16. Egregio Avvocato,
    A chi posso rivolgermi per avere la restituzione dei documenti dal difensore rinunciatario ed entro un congruo termine (due settimane, il termine concesso dal giudice per trovare un nuovo difensore prima della prossima udienza), visto che non posso incaricare un altro avvocato di recuperare la documentazione? L’avvocato rinunciatario non solo che non mi ha dato i documenti che gli avevo chiesto anche via PEC (per anni), ma, inoltre, mi ha proibito qualsiasi comunicazione. Posso scrivere al giudice/ Presidente del Tribunale per chiedere all’avvocato di rilasciare i miei documenti degli ultimi 5 anni, in modo che possa avvalermi dei servizi di un altro avvocato prima della prossima udienza?
    Grazie in anticipo

    1. Gentile Sig.ra,

      provveda immediatamente, vista l’imminenza della prossima udienza, a nominare un nuovo difensore.
      Sarà quest’ultimo (se lo riterrà necessario) a chiedere la documentazione al collega rinunciatario e a valutare la migliore soluzione in caso di trattenimento ingiustificato della stessa.
      Cordiali saluti.

      Avv. Lucio Di Biase

      1. Egr. Avvocato, grazie mille.
        Comprendo dalla Sua risposta che, mi trovo nella paradossale situazione che è il caso di incaricare un altro avvocato solo per ottenere la documentazione che mi serva trovare un avvocato per il mio caso.
        Per questo ho pensato di chiedere direttamente al giudice cosa fare in una situazione del genere, ma non so se mi è permesso scrivere una PEC al giudice?! Ho solo 2 settimane alla prossima udienza, e in questo brevissimo tempo ho bisogno di recuperare questi documenti di cui ho bisogno per trovare un nuovo difensore che possa darmi il suo parere informato sul mio caso ed, eventualmente, un preventivo secondo il livello di complessità dell’incarico, che senza questi documenti non può essere valutato.
        C’è una soluzione per questa situazione?
        Grazie in anticipo

  17. Gent.mo Avv. Di Biase
    Da circa 4 mesi provo a contattare il mio avvocato in piu’ modi ma senza esito, sembra quasi mi voglia evitare. Mi interessa sapere se ha depositato il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore per una causa ormai passata ingiudicato.
    Tempo fa per un’ analogo episodio di mancanza d’informazione , gli ho inviato una pec col risultato che mi ha risposto alla pec dandomi qualche informazioni e redarguendomi per averlo contattato in quel modo
    Cosa mi consiglia di fare.
    In attesa di sue indicazioni cordialmente la saluto.

    1. A norma dell’art. 27, comma 6, del Codice Deontologico Forense “L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato”.
      L’avvocato è tenuto a comunicare al cliente gli sviluppi più importanti delle pratiche che gli sono state affidate.
      Se l’avvocato Le ha fornito indicazioni su come desidera essere contattato (ancor di più se tali modalità sono state espressamente pattuite), cerchi di rispettare le indicazioni ricevute per domandargli eventuali aggiornamenti.
      Per il resto, è un suo diritto conoscere lo stato e l’andamento delle pratiche affidate.
      Il rapporto professionale è basato sulla fiducia. Se la fiducia è venuta meno, ovvero se non si è soddisfatti di come l’avvocato adempie all’obbligo di informativa, il cliente può sostituirlo.
      Se Lei non riesce ad avere contatti con il suo avvocato da quattro mesi, dovrebbe seriamente valutare questa ipotesi.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  18. Il mio avvocato mi ha consigliato di non fare arrivare la causa a sentenza e di interromperla avendo firmato un foglio alla rinuncia nel proseguire, per avere il fascicolo di parte chiesto al mio avvocato la restituzione dello stesso e quello che ha nello studio ho quello che e in tribunale.La ringrazio per la risposta. E cosa mi viene restituito Grazie..

    1. Le verranno restituiti copia dei suoi atti di parte (in Tribunale il deposito avviene ormai solo telematicamente), i documenti che ha consegnato all’avvocato per l’espletamento dell’incarico, nonchè copia degli atti e dei documenti del suo avversario.
      Cordiali saluti.

  19. I documenti mi sono stati dati in fotocopia dal cliente per la causa e tutti gli atti compiuti nel corso della causa gli sono stati inviati via e-mail. Quindi, non ho originali ma solo copie inviate dal cliente e questi ha copia di tutti gli atti compiuti. In caso di revoca, posso dire che gli sono stati inviati? O deve restituire le copie i cui originali sono in suo possesso?

    1. Capisco che se i documenti Le sono stati consegnati in copia, una richiesta di restituzione potrebbe sembrare pretestuosa.
      Tuttavia, l’art. 33, 1° comma, CDF dispone che, se richiesto, l’avvocato deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente; e la norma non fa eccezione per le copie.
      Per cui, nel caso il cliente Le abbia fatto espressa richiesta, ritengo che vadano restituite anche le copie.
      Naturalmente, potrà prima estrarre e conservare copia di tale documentazione (in pratica fare copia delle copie), a mente dell’art. 33, 3° comma, CDF.

  20. Buonasera avvocato devo richiedere la revoca del mandato ad un avvocato e la restituzione di una serie di acconti senza nessuna tracciabilità….come posso fare?
    Tra l’ altro non ci sono mai stati atti e tantomeno sentenze….soldi cercati per contributi unificati e spese varie.
    Chiedo un vostro consiglio.

    1. Buonasera a Lei.
      Invii all’avvocato una PEC o una raccomandata A/R con la quale comunica la revoca del mandato e, se ritiene che non sia stata svolta alcuna attività e che non siano state sostenue spese, chiede anche la restituzione degli acconti.
      Tuttavia, consideri che la sola revoca del mandato difensivo non costituisce motivo per ripetere gli acconti e che, per poter recuperare gli acconti, dovrebbe darsi per scontato che il collega non abbia svolto alcun tipo di attività.
      Al contrario, anche il semplice esame del suo caso, gli eventuali colloqui effettuati e l’esame della documentazione danno diritto ad un compenso.
      Infine, cosa più importante, deve poter dimostrare di avere effettuato i pagamenti (almeno in caso di contestazione).

  21. Il mio avvocato su mio mandato,dice che ha fatto richiesta di risarcimento danno alla controparte.Avendogli tolto il mandato ho chiesto la restituzione dei documenti datogli ,che mi ha restituito,compresa la lettera di risarcimento che dice di aver fatto e risultante mancante.Mi ha allegato un fattura da 150 euro che dovrò liquidare.E’ questo il motivo della mancata restituzione del documento mancante? E inoltre: deve darmi la lettera a prescindere dal pagamento della fattura??grazie

    1. Buongiorno. Fermo restando che a mio avviso è un suo diritto prendere visione della richiesta di risarcimento per verificare che l’avvocato abbia effettivamente espletato l’attività per cui chiede di essere retribuito, ritengo che Lei abbia diritto ad avere la lettera a prescindere dal pagamento della fattura.
      Cordiali saluti.
      Avv. Lucio Di Biase

  22. Egregio Avvocato,
    di recente ho incaricato un legale per verificare i conti bancari di mio padre appena deceduto.
    Il legale ha fatto richiesta alla banca e ha ottenuto i documenti tutto tramite PEC e me li ha trasmessi per e-mail.
    Ora, volendo revocare il mandato, come posso fare ad avere questi documenti in modo che abbiano valore legale? Cosa andrebbe scritto all’interno della PEC in cui comunicherò la revoca (visto che non mi sembra corretto scrivere la frase ”le chiedo di restituirmi gentilmente la documentazione in originale”) avendo lui fatto richiesta e ottenuto tutto tramite PEC?
    Grazie per il gentile riscontro

    1. Gentile Signora,
      se l’avvocato Le ha inviato l’intera PEC ricevuta dalla banca, non potrebbe trasmetterLe nulla di diverso da quello che è già in suo possesso. I documenti da Lei ricevuti via e-mail hanno lo stesso valore legale di quelli in possesso dell’avvocato.
      Ad ogni buon conto, se l’avvocato Le ha trasmesso solo gli allegati della PEC e non anche l’intera PEC ricevuta dalla banca, potrà chiedergli, se lo ritiene, di inviarLe il messaggio PEC integrale.
      Cordiali saluti.

      1. Gentile avvocato, ringraziandola per la risposta vorrei chiederle se la richiesta dell’invio dell’intera Pec può essere fatta da me al legale in un secondo momento rispetto alla revoca dell’incarico che andrò a fare. Grazie

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