In tema di sottoscrizione dell’atto giudiziario del processo civile, l’art. 125 del codice di procedura civile dispone: “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale”.
Stante il chiaro dettato normativo, da sempre la giurisprudenza individua nel difetto di sottoscrizione una causa di inesistenza dell’atto giudiziario, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso, :
“Considerato, ancora che, la Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere insussistente il difetto di sottoscrizione quando il procuratore abbia sottoscritto soltanto l’autenticazione della firma (Cass. Civ. n. 802 del 1987) atteso che in tal caso “la firma del difensore ha duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l’autografia del mandato” (Cass. Civ. n. 4617 del 2004) e, quando la firma manchi solo nella copia notificata alla controparte (Cass. Civ. n. 802 del 1987 Cass. n. 23625/2010, Cass. n. 20817/2006, Cass. n. 12573/2000, Cass. n. 3620/1999, Cass. n. 9836/1998, Cass. n. 136/1998, Cass. n. 6131/1995, Cass. n. 10491/1994, Cass. n. 11883/1991, Cass. n. 8235/1987, Cass. n. 802/1987, Cass. n. 1368/1985, Cass. n. 2750/1984, Cass. n. 5302/1982, Cass. n. 4698/1982, Cass. n. 1391/1982, Cass. n. 4041/1981, Cass. n. 2614/1981, Cass. n. 5387/1980, Cass. n. 4291/1980, Cass. n. 6444/1979, Cass. n. 2641/1979, Cass. n. 1254/1979); – Dovendosi ritenere, per quanto evidenziato che, l’atto sia inesistente e, quindi, improduttivo di effetti, in accoglimento della eccezione della parte convenuta , letto l’art. 307 c.p.c. dichiara estinto il procedimento e dispone cancellarsi la causa dal ruolo.”
Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano, Ordinanza 21.03.2013
“Poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.”
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1275.
Non sarebbe affetto da inesistenza, invece, ma da nullità, l’atto di pignoramento presso terzi privo di sottoscrizione, tanto in originale quanto in copia, del difensore, secondo il Tribunale di Pescara, il quale, in fase di sospensiva a seguito dell’opposizione proposta dell’esecutato, si è così espresso:
“considerato, quanto al difetto di sottoscrizione, che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione l’atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all’espropriazione; pertanto, solo quegli elementi indicati nell’art. 543 c.p.c,, indispensabili per tale funzione, sono requisiti essenziali dell’atto, tanto che la mancanza anche di uno solo di essi impedisce la realizzazione di tale vincolo, e, di conseguenza. provoca l’inesistenza giuridica del pignoramento (Cass. 20 dicembre 1988. n. 6941; Cass. 21.6,1995, n. 7019). Fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno qualsiasi degli altri elementi indicati dall’art. 543 c.p.c. può dar luogo al massimo alla nullità del pignoramento;
considerato che l’atto di pignoramento (che ha natura mista in quanto alla sua redazione partecipano sia il pignorante che l’ufficiale giudiziario) che risulta essere stato regolarmente consegnato all’ufficiale giudiziario il quale ha apposto la propria sottoscrizione, non può pertanto dirsi inesistente ma tutt’al più nullo…”Tribunale di Pescara, ordinanza del 28/04/2014
Tuttavia, se è vero che l’art. 543 c.p.c. non richiede che l’atto sia sottoscritto, è pur vero che l’art. 125 c.p.c. contiene una disposizione di carattere generale per quel che concerne il contenuto minimo di tutti gli atti processuali.
Solo oltre ad essa il legislatore ha poi dettato ulteriori disposizioni integrative per prevedere (fermo restando il contenuto minimo definito in via generale), che un determinato atto abbia un contenuto più ampio.
La stessa norma indica tra gli atti da sottoscrivere anche il “ricorso”, mentre l’art. 414 c.p.c., norma inerente le controversie in materia di lavoro, non prevede, tra gli elementi che il ricorso introduttivo deve contenere, l’indicazione della procura e del procuratore, né la sottoscrizione dell’atto; tuttavia, è concordemente riconosciuta l’applicabilità al ricorso introduttivo del disposto di cui all’art. 125 c.p.c., comma 1, secondo cui, salvo che la legge disponga altrimenti gli atti di parte, tra cui il ricorso, devono essere sottoscritti (Preclusioni e decadenze nel processo del lavoro, Di Mariangela Corbo, 2013, Giuffrè Editore. – Lavoro vol.4, Licenziamento, mobbing, processo del lavoro, di P. Cendon (a cura di), Wolters Kluwer Italia, 2009 – Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale, Di Piero Sandulli, Angelo Matteo Socci, Giuffrè Editore, 2010).
Idem quanto al precetto; l’art. 480, ultimo comma, c.p.c., impone la sottoscrizione a norma dell’art 125 c.p.c., per cui
“La mancata sottoscrizione, tra l’altro, determina un caso di nullità insanabile, e l’opposizione è proponibile anche dopo lo spirare del termine decorrente dalla notifica; quando, invece, il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura la nullità è sanabile con il conferimento successivo, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, e la denuncia del relativo vizio da luogo ad opposizione agli atti esecutivi”
Cassazione Civile, sez. III, 8 agosto 2006, n. 10497.
Quanto al fatto che l’atto di pignoramento presso terzi avrebbe natura mista, partecipando alla sua redazione sia il creditore pignorante che l’ufficiale giudiziario, la sottoscrizione dell’atto da parte di quest’ultimo, per quanto di sua competenza, non può valere ad escludere il vizio inerente la parte riferibile all’avvocato (la citazione del debitore nonché, allora, anche del terzo).
Prova ne è che la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la sua notifica, per effetto della quale l’incaricato esegue l’incombente apponendo la propria firma sulla relata, non vale ad escludere la conclamata inesistenza, invece, dell’atto stesso, universalmente riconosciuta in giurisprudenza.
Per completezza, si segnala che, sebbene la giurisprudenza ammetta che la sottoscrizione del procuratore, apposta per autentica della procura in calce o a margine dell’atto di citazione o di appello, vale come sottoscrizione ed assunzione di paternità dell’atto stesso (anche nel caso dell’atto di pignoramento presso terzi – Tribunale, Reggio Emilia, ordinanza 06/08/2012), il principio non era tuttavia applicabile al caso di specie, in cui non vi era alcuna procura nell’atto di pignoramento presso terzi, dal momento che il creditore era munito dello ius postulandi, quale avvocato che agiva in proprio.


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