La mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento presso terzi

La mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento presso terzi

In tema di sottoscrizione dell’atto giudiziario del processo civile, l’art. 125 del codice di procedura civile dispone: “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copieLeggi di più a riguardoLa mancanza di sottoscrizione dell’atto di pignoramento presso terzi[…]